Clamorosa svolta nella contesa post-elettorale in atto nel Grande Oriente d’Italia: l’avv. Raffaele Cappiello chiede al giudice civile di sospendere l’efficacia delle delibere C.E.N. e della conseguente proclamazione di Antonio Seminario a Gran Maestro; nel frattempo i massoni italiani si erano rivolti a Papa Francesco: “Liberaci dal Maligno”
Che l’aria, nella Massoneria italiana, fosse a dir poco “strana” lo si era capito già dalla serata di ieri, quando un appello della comunità massonica del G.O.I. riunita sotto le insegne Telegram di Notizie massoniche italiane aveva invocato chiaramente l’aiuto di Papa Francesco: “Invochiamo ufficialmente la Sede Apostolica affinché la Massoneria italiana sia emendata dal Maligno [N.d.r.: l’ex Gran Maestro controiniziato Stefano Bisi] e riportata sotto la benedizione Trinitaria e la Suprema protezione Mariana“.

La richiesta, molto esplicita, era quella di un “potente esorcismo“, indicandone persino l’autore: Padre Francesco Bamonte, capo-esorcista della Diocesi di Roma e Presidente dell’AIE, l’Associazione Internazionale degli Esorcisti. Sarebbe riuscito, il religioso dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, ad operare lo scongiuro rituale a distanza, per “liberare” Villa il Vascello, sede nazionale del G.O.I., dalla “potenza avversa”?
Con questa domanda nel cuore sono andati a dormire quasi millequattrocento “fratelli”, affiliati alla più importante e numerosa Obbedienza massonica italiana.
La risposta non è tardata ad arrivare… Sempre su Notizie massoniche italiane, alle 8:33 di stamane, è apparsa la notizia che tutti attendevano. L’Alto comando delle Forze massoniche riunite (quelle facenti capo al Gran Maestro legittimo Leo Taroni) annuncia: “Il Goi per penna del Curatore speciale si è costituito formulando piena adesione alle domande proposte dalla lista Taroni“
Il riferimento è chiaro. Si parla della Memoria di costituzione del G.O.I. nel procedimento che vede l’Obbedienza resistere nei confronti di Leo Taroni, Andrea Zucconi, Giuseppe Paino, Danilo Mourglia, Luigi Carlucci, Silverio Magno e Luca Templari, con l’ausilio del prof. avv. Pieremilio Sammarco (quello dei panzer commanders) e del prof. avv. Alessandro de Belvis, rubricato N.R.G. 7847/2024 – G.R. Dott.ssa Mazzaro – ud. 22.01-2025, in essere presso la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, Specializzata in materia di Imprese.
Il dato saliente, al di là dei ricalcoli sul voto del marzo scorso, che accolgono tutte le eccezioni della Lista 1 in maniera quasi imbarazzante (e ciò a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dagli avvocati delle Forze massoniche regolari e legalitarie, capeggiate da Leo Taroni), è proprio nelle richieste che il Curatore speciale Cappiello rivolge all'”eccellentissimo Collegio adito”:
- Di sospende ai sensi dell’art. 23, co. 3, c.c. l’efficacia delle delibere adottate dalla C.E.N. con verbale del 9 marzo 2024, statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;
- il conseguente atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario, adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024.
Il richiamo al procedimento “Manzi”
Il Curatore speciale Cappiello, afferma, peraltro, che le sue Conclusioni sono già state affermate «da Codesto Ecc.mo Tribunale che nel parallelo giudizio cautelare avente ad oggetto i medesimi fatti di causa (Trib. Roma, n.r.g. 34800-1/2024, G.R. Dott. Manzi) ha rilevato: “la Commissione Elettorale Nazionale del G.O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai singoli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull’intero territorio nazionale. Orbene nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell’ufficio circoscrizionale locale. Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che: in difetto di espressa contestazione dell’ufficio circoscrizionale locale (non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell’ufficio centrale. Ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2) abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694. Ove si intendesse muovere all’esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che: non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa (che, come noto, non sono fonti del diritto); in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto; deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale (i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso».
Insomma, una “piena adesione” del “nuovo” G.O.I. targato Cappiello alle ragioni dei ricorrenti, che non lascia spazio a dubbi sull’esito del giudizio di merito.
Che davvero nella notte Papa Francesco abbia attivato Padre Francesco Bamonte, e che questi abbia fatto il suo dovere?

1 commento
Siamo alla volata finale. Fratelli tutti in catena d’unione A.G.D.G.A.D.U