Il Vademecum per districarsi nella “Storia infinita”…
Tra chi dice: “oggi non è successo niente di che: si tratta soltanto di un passaggio tecnico piuttosto scontato”, e chi in Calabria ha brindato con bottiglie di Champagne Domaine de la Romanée-Conti da 30mila euro, a noi… tocca semplicemente compitare.
Se consideriamo la successione di atti, impugnazioni, ricorsi, richieste cautelari, ordinanze cautelari e …i tempi biblici della Mazzaro! Non è facile orientarsi nella selva oscura dei procedimenti aperti.
Per capire di cosa parliamo, è quindi necessario un brevissimo excursus di cosa è successo e quando:

- 10 marzo 2024: delibera della CEN che annulla le famose 248 schede di voto, perché depositate nelle urne senza la preventiva rimozione del famigerato talloncino e, così facendo, ribalta l’esito delle urne favorevole al “Mastino di Ravenna” e assegna la vittoria ad Antonio Seminario.
Taroni fa ricorso in Corte Centrale (come previsto dall’art. 209/ter e seg. del Regolamento GOI) ma, dato che il buon Domenico Bellantoni, comincia a tirarla per le lunghe con un rinvio dopo l’altro, impugna la delibera della CEN anche davanti alla Giustizia Ordinaria. Questo porta a:
- 25 ottobre 2024: con ordinanza cautelare del Giudice Maurizio Manzi che ravvisa l’illegittimità della delibera di annullamento delle schede da parte della CEN e ne sospende l’efficacia (sospendendo, di conseguenza, anche l’efficacia sia dell’atto di proclamazione di Seminario a nuovo Gran Maestro, sia del decreto di insediamento suo e della sua Giunta del 6/9 aprile 2024).
- 15 novembre 2024: la sentenza della Corte Centrale GOI giudica nulli non soltanto i voti espressi con le schede da cui non era stato tolto il talloncino ma, altresì, annulla — senza che vi fossero state contestazioni da parte degli Uffici Elettorali Circoscrizionali della Liguria e del Friuli Venezia Giulia — persino i voti degli elettori della sezione elettorale di Albenga e quelli della sezione di Gorizia, provvedendo così ad eliminare ulteriori voti a favore di Taroni;
- 27 dicembre 2024: Taroni impugna la sentenza della Corte Centrale davanti alla Giustizia ordinaria, chiedendo che sia dichiarata nulla (proc. n. 55698/2024 R.G. Tribunale di Roma) e — in attesa del giudizio di merito — ne chiede la sospensione cautelare.
Questo fascicolo viene assegnato alla dr.ssa Flora Mazzaro, che decide bene di farlo stagionare per ben 13 mesi, come un Parmigiano Reggiano, prima di arrivare ai nostri giorni:
- 30 gennaio 2026: la Mazzaro, argomentando con quelle curiose elucubrazioni — divenute ormai famose — sui talloncini, rigetta l’istanza cautelare che chiedeva Taroni.
Contro tale decisione il ravennate ricorre e l’udienza, come sappiamo, è stata fissata per il prossimo 4 marzo, davanti al Tribunale in composizione collegiale, giudice relatore il bravo dott. Stefano Iannaccone.
- Oggi, 20 febbraio 2026: arriva via pec l’ordinanza che abbiamo pubblicato per primi sul nostro Canale Telegram (datata 2.9.2025 …sarà un refuso?) con cui viene revocata l’ordinanza del dott. Maurizio Manzi del 25.10.2024 che sospendeva l’efficacia della delibera della CEN; la motivazione addotta è che non ha senso tenere in vita un provvedimento relativo a una delibera ormai superata dalla sentenza della Corte Centrale del 15.11.2024.
In pratica, il Tribunale (con la dott.ssa Mazzaro come giudice relatore, vale a dire quello che espone la materia del contendere al Collegio giudicante, che ha appena respinto una richiesta di sospensione della validità della sentenza della Corte Centrale), prende atto che è inutile mantenere in essere il provvedimento di Manzi e, quindi, lo revoca.
Insomma, forse niente di sconvolgente, se non che stasera Antonio Seminario se ne va a dormire come Gran Maestro.

Semmai — così, andando a ruota libera — possono sorgere spontanee almeno un paio di domande:
- la data del 2 settembre 2025 in calce all’ordinanza di oggi è un refuso o se la sono tenuta nel cassetto per ben 5 mesi?
- se la delibera della CEN (la cui efficacia era stata sospesa dall’ordinanza Manzi) era stata superata dalla sentenza della Corte Centrale dato che — come scrive il Tribunale — “il provvedimentodella Corte Centrale Sezione Elettorale […] rappresentando l’unico atto idoneo a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista”, come mai Stefano Bisi continua a fare, dal 2 settembre 2025, il “prorogato”? La sentenza della Corte Centrale è del 15 novembre 2024… (Peraltro, firmando Decreti come se non ci fosse un domani, convocando Gran Logge ordinarie e straordinarie, etc…)
Al prossimo capitolo della Saga! (to be continued)