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Informativa
Legge 103 del 16 Luglio 2012 in materia di pubblicazioni online:
Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita’ editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita’ editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicita’ e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati).
Per quanto concerne l’attività di editoria elettronica, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all’iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.