Con la sua pronuncia in merito al procedimento cautelare n. 55698-1/2024 la giudice della XVI Sez. Civile del Tribunale di Roma prende un abbaglio sul “favor voti”. Ne spieghiamo le ragioni
Dopo la notizia, apparsa oggi sul Quotidiano del Sud, che il Grande Oriente d’Italia sta tentando un “colpo di mano” per installare il rossanese Antonio Seminario come suo Gran Maestro, basandosi sulla pronuncia cautelare della giudice Flora Mazzaro della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, specializzata (forse non troppo) in diritto associativo, occorre fare il punto sulla ordinanza alla base del “golpe” giuridico. E spiegare perché, una eventuale proclamazione di Seminario rischierebbe di tradursi in un nuovo incubo giudiziario per la più importante e numerosa Osservanza massonica italiana.

La questione è quella già ampiamente conosciuta del mancato distacco dei talloncini antifrode dalle schede elettorali, ad opera dei presidenti di seggio massoni. Mancato distacco che ha conseguentemente portato all’annullamento delle relative schede votate, con danno per il candidato Leo Taroni che si è visto così sottrarre quanto le urne gli avevano consegnato, cioè la Gran Maestranza.
Due principi contrapposti
Nell’ordinanza della giudice Mazzaro si affronta, a proposito dei talloncini antifrode, un tema affatto sconosciuto: il difficile equilibrio tra il “favor voti” e il principio di segretezza nella valutazione della validità del voto.
Prima di addentrarci nelle questioni domestiche occorre cercare di capire la portata ordinamentale del problema.
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 agosto 2021 n. 5841 (quindi parliamo di una pronuncia piuttosto recente), è intervenuta in materia elettorale, in particolare sulle ipotesi di nullità del voto recante segni di riconoscimento, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui l’elemento della riconoscibilità: “Deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, … di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato …” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327 e 27 ottobre 2016, n. 4523).

La pronuncia ci dice molto, e molto avrebbe dovuto dire anche alla giudice Flora Mazzaro. In sostanza: Possono essere ritenuti segni di risconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e precisamente quando l’anomalia sia ragionevolmente da ricondurre alla volontà del soggetto elettore di far identificare il proprio voto.
Altresì, è stato chiarito che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto.
La Mazzaro contro il Consiglio di Stato
Evidentemente, la giudice Mazzaro si è persa qualche principio ordinamentale per strada… Infatti, le ipotesi di nullità del voto sono configurabili solo come estreme eccezione al principio della sua salvaguardia, e soprattutto devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore (SI BADI BENE: DELL’ELETTORE!) di far riconoscere il proprio suffragio, ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione in altra maniera (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6070; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2012, n. 3992; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).

Non solo
Che l’attuale disciplina in materia elettorale sia completamente ispirata al principio generale del “favor voti” lo attesta anche il fatto che sono innumerevoli le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali in tal senso, valga per tutti il T.A.R. della Campania, che con la sentenza del 3 febbraio 2021, n. 759 ha stabilito che solo le irregolarità sostanziali, tali da compromettere irrimediabilmente l’accertamento della reale volontà dell’elettore, sono rilevanti per l’annullamento della scheda.
Flora contro tutti
Insomma, tranne la giudice Flora Mazzaro, in Italia la giurisprudenza è unanime: il suffragio deve essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Con riveniente salvaguardia della volontà espressa da quest’ultimo, nel caso in cui le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che: “Non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).

E ancora: “Deve peraltro osservarsi che le ipotesi di nullità del voto … devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (sempre Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).
Il principio di segretezza
La giudice Mazzaro, tuttavia, afferma:

Dimentica la brava e preparata giudice Flora Mazzaro (?), che la “segretezza” alla quale si riferisce la Suprema Corte fa riferimento ai “segni grafici” (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523), non al talloncino antifrode!
In pratica la sussumibilità di un “segno di riconoscimento” (ex se, estraneo a plausibili modalità di espressione del voto; o, ancora, “giustificabile” alla stregua di “incertezze” a vario titolo occorse in occasione della rappresentazione grafica dell’orientamento dell’elettore) rientra nel novero delle ipotesi di “riconoscibilità” SE E SOLO SE è manifestamente da imputarsi alla volontà dell’elettore.
La giravolta della Mazzaro… le bussa alle spalle!
Dice la Mazzaro, in buona sostanza: “Siccome tra voi massoni vi conoscete tutti, e avete stretti rapporti tra voi, allora la possibilità di ricondurre la scheda votata al nominativo del massone votante viola ab origine la stessa possibilità di esprimere un voto valido. Quindi le schede votate con il talloncino antifrode ancora apposto vanno annullate“.
Veda, giudice Flora… ci rivolgiamo adesso direttamente a Lei:
Questa Sua ricostruzione sarebbe valida se il soggetto deputato a togliere il talloncino antifrode dalla scheda elettorale fosse appunto il votante, cioè l’elettore, il quale lasciandolo attaccato intenderebbe con certezza rendere riconoscibile il proprio voto. Peccato che qua non è l’elettore ad essersi sbagliato, confuso, o scientemente determinato, ma il presidente di seggio!
E proprio il suo ragionamento sulla “segretezza”, adesso, Le bussa alle spalle.
Infatti, proprio perché tra di noi ci conosciamo tutti, come dice Lei, e proprio perché apparteniamo alle stesse Logge, come afferma, non ha riflettuto sulla possibilità che uno o più presidenti di seggio infedeli abbiano appositamente lasciato attaccato il talloncino antifrode alle schede consegnate per lo più a soggetti che sapevano avrebbero votato per il candidato Leo Taroni, al fine criminoso di annullarne successivamente il voto? Così come poi accaduto.

Perché in pratica, cara la nostra giudice specializzata in diritto associativo, secondo quanto scrive Lei nella sua ordinanza, qualsiasi presidente di seggio massone avrebbe, allora, la piena libertà di far annullare il voto di questo o quel associato, a seconda che gli stacchi o meno dalla scheda elettorale il talloncino antifrode!
Capisce bene da sola che la sua pronuncia, così strutturata, non solo non passerà al vaglio del giudice superiore, ma non passerrebbe al vaglio neppure di uno studentello al primo anno di Giurisprudenza.
Pertanto, il consiglio che rivogiamo a Leo Taroni e quello di girare immediatamente il nostro articolo al suo avvocato Lorenzo Borrè, e magari di farlo circolare anche per la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma… che magari qualcuno ci riflette su! Magari il giudice Manzi…

Mentre a Stefano Bisi, Raffaele D’Ottavio e Antonio Semionario diciamo di stare molto attenti a gettare ulteriore ridicolo sul Grande Oriente d’Italia.


Antonio Seminario è stato già revocato da Gran Maestro una volta, siamo sicuri che non vorrà ripetere la triste esperienza.