Pubblichiamo integralmente la e-mail giunta alla Redazione Telegram di Voce di Hiram
Buonasera a tutti, cari Fratelli,
visto che nessuno si cimenta nella difficile impresa, provo io a rispondere alla domanda apparsa alle ore 12:46 sul vostro Canale Telegram. Quella che cita Claudio Bonvecchio:
“La Gran Loggia straordinaria che si fa a fare??? Interpreta l’interpretazione dei giudici civili, eventualmente contraddicendola?”
Ebbene, sostanzialmente la risposta alla domanda è: “SÌ!”; anche se quanto faranno i 554 “manovali” — che solo una sorte beffarda ha elevato al rango di “Venerabili” — non riguarderà ciò che sarà deciso nell’udienza del 4 marzo p.v., bensì sarà il tentativo spudorato di aggirare l’ordinanza cautelare del 28/01/2026, con la quale il Giudice dott.ssa Flora Mazzaro, della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha sospeso l’efficacia delle delibere della Gran Loggia del 4 aprile 2025. Quelle — per intenderci — con cui venivano revocate e annullate le elezioni del 2024 e se ne indicevano di nuove (quelle che si sarebbero dovute tenere il 1° febbraio scorso, e invece sono state bloccate).
Nello specifico, questa ineffabile Gran Loggia Straordinaria vorrebbe “dare una interpretazione autentica” e, di conseguenza, modificare:
- l’art. 28 della Costituzione GOI;
- l’art. 209 quater del Regolamento GOI;
- l’art. 114 quater del Regolamento GOI;
- la Circolare che detta le regole da applicare in occasione delle elezioni interne.
Una volta fatte queste modifiche, la stessa Gran Loggia Straordinaria annullerà quindi — nuovamente — le elezioni del 2024 e indirà — nuovamente — altre elezioni, irridendo così l’ordinanza emanata dal Tribunale di Roma di nemmeno tre settimane fa.

In pratica, vi è un’ordinanza del Giudice della Repubblica che sancisce che la Gran Loggia non ha titolo per annullare un’elezione regolarmente svolta e — quindi — cosa fa Stefano Bisi coordinandosi con il fido avv. Raffaele D’Ottavio?
Convoca un’altra volta la Gran Loggia per annullare le elezioni vinte da Leo Taroni!
Il tutto nel giro di soli 5 giorni.
In qualità di Consigliere dell’Ordine sento il dovere di informarne la comunità dei Fratelli.
Perché ormai, non si parla nemmeno più di spudoratezza: questo è un vero e proprio atteggiamento eversivo, in aperto contrasto con le Leggi e l’Ordinamento Giudiziario dello Stato. Una roulette russa in cui ci si gioca il tutto per tutto con il Destino, poiché non si ha più nulla (o tutto) da perdere.

Forse, i 554 manovali “Venerabili” che hanno sottoscritto il modulino preparato dall’avv. Raffaele D’Ottavio per chiedere la convocazione della Gran Loggia Straordinaria e tutti i Maestri Venerabili che, a Rimini, metteranno in scena questa pantomima non si sono ancora resi conto che si stanno cacciando in un ginepraio da cui usciranno con le ossa rotte. Cosa certa.
A maggior ragione se si pensa che i magnifici “554” hanno firmato senza consultarsi con le Camere di Mezzo, assumendosi quindi la piena responsabilità — o, meglio, l’arbitrio — di ciò che facevano (oltre al trascurabile aspetto di disattendere qualsiasi insegnamento massonico).
Per farla breve, il tentativo di modificare la Costituzione e le regole interne del GOl per rendere “lecito” ciò che il giudice ha già sospeso cautelarmente non è altro che una modifica statutaria elusiva del provvedimento giudiziario, vale a dire un atto societario teso a neutralizzare gli effetti di una decisione del tribunale.
Questo configura un illecito sia civile, sia penale.
Voci che in questi giorni ho sentito provenire dall’entourage di Leo Taroni, quindi validate dall’esperienza dell’avv. Lorenzo Borrè, hanno già dichiarato che qualsiasi decisione presa dalla Gran Loggia Straordinaria in difformità a quanto stabilito giudizialmente sarà oggetto di immediata impugnazione presso la stessa Sezione Civile del Tribunale di Roma specializzata in diritto associativo, affinché sia dichiarata nulla, ex lege.
Non solo. E qua sta il “bello” (si fa per dire):
Tutti coloro, infatti, che si saranno resi promotori di iniziative volte a provocare danno rilevante in sede civile saranno chiamati a rispondere di mala gestio e al risarcimento dei danni.
A livello penale, invece, una tale condotta configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, così come previsto dall’art. 388 Codice Penale, che sanziona i comportamenti fraudolenti atti a eludere l’esecuzione di provvedimenti giudiziali con la reclusione fino a tre anni o la multa.
Si tratta di un delitto procedibile a querela di parte e, quindi, Leo Taroni potrebbe muoversi anche in tal senso.
Oppure, e qua pure sta il “bello”, potrebbe farlo la stessa Giudice dott.ssa Mazzaro.
Perché dovrebbe farlo? Perché magari — visto quello che è riuscita a scrivere sui talloncini — la dr.ssa Mazzaro non sarà proprio una Principessa del Foro (va a finire che questa recente, ossessiva attenzione alle declinazioni di genere ci fa piombare tutti quanti nel fatato mondo di Hans Christian Andersen…!), ma è da immaginarsi che non le farà particolare piacere essere perculata a dovere da un’azzeccagarbugli reggino che non sa cosa sia la deontologia, da un auto-prorogato “Gran Maestro” (con la sua Giunta) e da 554 peones che fanno tutto quello che gli viene chiesto, come bravi manovali (o come “carne da cannone”, a seconda delle prospettive).
Insomma, vedremo cosa succederà!
Di certo, con questa mossa, Stefano Bisi e i suoi hanno dimostrato per l’ennesima volta quanto tengano in conto sia i loro sostenitori — che trascineranno nel baratro insieme a loro — sia le Leggi della Repubblica Italiana che hanno giurato/promesso di rispettare scrupolosamente.
Un TFA
Tramontann-a scûa