Analizziamo insieme un passaggio fondamentale dell’ordinanza della giudice Flora Mazzaro sulle decisioni della Corte Centrale in materia elettorale
A meno di due settimane dalla pronuncia dell’organo collegiale della Giustizia Civile sulle decisioni della Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia in tema di favor voti, proviamo ad analizzare, senza pregiudizi, quanto emerge dal merito dalla seconda ordinanza della dott.ssa Flora Mazzaro, giudice della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, in cui il pressapochismo la fa da padrone.
Vediamo cosa scrive la Mazzaro nella sua ordinanza:

La giudice Flora Mazzaro, nella sua “giurisprudenza archeologica” richiama due sentenze della Suprema Corte, la prima risalente al settimo governo Andreotti, quello con cui si chiuse la Prima Repubblica alla vigilia di “mani pulite”, la seconda a trent’anni fa. Da Andreotti ad oggi, per la dott.ssa Mazzaro, non è accaduto altro, e il Diritto, come il Cristo di Carlo Levi che si fermava ad Eboli, è rimasto al palo.
Peccato che il tempo scorre, e il sentire sociale muta, così come mutano anche gli intendimenti della Suprema Corte. E non proprio da oggi…
Se vogliamo dare una data precisa a questo mutamento, questa si colloca nell’anno 2010, quando la Cassazione, con una sentenza innovativa (Sezioni Unite – Sentenza 2 marzo 2010 n. 18047, depositata il successivo 4 agosto) ribalta completamente i suoi stessi precedenti sul tema all’attenzione della dott.ssa Mazzaro, recependo la nuova sensibilità in materia di “favor voti” e così facendo proprio il diritto vivente, quello che ormai privilegia, in materia elettorale, la volontà dell’elettore rispetto al rigore formale.
Cosa ha sancito la Suprema Corte? Un fatto da quel momento acclarato (salvo che per la Mazzaro): il privilegio della volontà degli elettori.
Il parametro astratto è che, in caso di dubbio, deve privilegiarsi la volontà elettorale, quale risultante dalla scheda vergata, poiché la nullità e l’inefficacia del voto costituiscono una extrema ratio e il principio del “favor voti” è principio generale in tema di elezioni, che può derogarsi solo nel caso in cui le norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista; cioè, proprio quanto non può dirsi avvenuto nel caso delle Elezioni del 2024 del G.O.I.
Non solo: il principio espresso dalle Sezioni Unite tende al rispetto della volontà come chiaramente espressa, quale – a nostro avviso – quella risultante da una scheda solo per esclusivo errore del Presidente di Seggio gravata dal talloncino antifrode.
Il venir meno del requisito della segretezza e la riconoscibilità della provenienza del voto costituisce sempre ragione d’invalidazione dell’espressione elettorale, ma non certo quando la circostanza non è direttamente riconducibile alla volontà dell’elettore.
Un principio diametralmente opposto a quello vergato dalla Mazzaro nella Sua ordinanza, in cui un mero errore materiale del Presidente di Seggio (perché di ciò si tratta) viene imputato all’incolpevole elettore, privandolo di un diritto all’espressione della propria volontà di rango costituzionale.
Lei scrive, dott.ssa Mazzaro, che la segretezza del voto non può mai essere sacrificata al “favor voti”, ma nel caso concreto Lei sacrifica la libera espressione del socio con diritto di voto al comportamento qualificato omissivo da parte di un altro socio (il Presidente di Seggio), e ciò in mancanza di qualsiasi prova: 1) che il socio elettore abbia inteso rendere riconoscibile il suo voto; 2) che il socio elettore abbia inteso rendere riconoscibile il suo voto in intesa fraudolenta con il presidente di Seggio.
Lei, in pratica, assegna ad un comportamento colpevolmente omissivo del Presidente di Seggio la capacità di annullare un voto pienamente valido nella sua espressione intrinseca.
A noi pare, la Sua, una decisione gravissima, che non può trovare accoglimento in uno Stato di Diritto.