IL PRINCIPIO DEL FAVOR VOTI PREVALE SUL FORMALISMO. La nuova Sentenza del Consiglio di Stato
Illustrissimo Presidente Giuseppe Di Salvo,
come rappresentanti del movimento “Massoneria legalitaria”, interno al Grande Oriente d’Italia, Le scriviamo fiduciosi prima che la Sezione Civile che Lei presiede compia l’irreparabile.
Illustrissimo Presidente, vogliamo portare alla Sua conoscenza che con la recentissima sentenza n. 831 del 2 febbraio 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è tornata a ribadire i confini della validità delle schede elettorali, consolidando l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la conservazione del voto rispetto all’annullamento per vizi puramente formali.

Il pilastro della decisione è il cosiddetto favor voti: un principio secondo cui l’espressione del suffragio deve essere considerata valida ogni qualvolta sia possibile desumere in modo univoco la volontà dell’elettore.
In quest’ottica, la nullità della scheda non è una sanzione automatica per ogni “imperfezione”, ma l’estrema ratio riservata a casi specifici e gravi.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la scheda è nulla solo quando:
- I segni o le scritture presenti siano oggettivamente non giustificabili.
- Tali segni integrino un chiaro segno di riconoscimento, tale da violare la segretezza del voto.
Il Consiglio di Stato chiarisce che la “riconoscibilità” non può essere presunta in modo astratto. Al contrario, l’elemento distintivo deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle “normali modalità espressive” dell’elettore. Figuriamoci se elemento di valutazione può essere addirittura un atto omissivo del Presidente di Seggio massone! Come scritto, invece, dalla dottoressa Flora Mazzaro nella sua ordinanza…
Converrà con noi che la giudice Mazzaro ha preso un abbaglio di proporzioni galattiche!!!
Di più e oltre, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che neppure ogni anomalia comporta l’annullamento: se un segno può essere spiegato come una semplice incertezza della mano, un errore materiale corretto o una modalità d’uso impropria ma non intenzionale dello strumento di scrittura, il voto rimane valido.
La nullità scatta solo se l’anomalia appare come un codice preordinato per identificare l’elettore. Qualcosa che certo non può essere un atto omissivo del Presidente di Seggio.
Un punto cruciale della sentenza riguarda poi il profilo processuale. Il ricorrente che contesta l’esito di uno scrutinio non può limitarsi a censure generiche. La giurisprudenza richiede infatti:
- Principio di prova: Il ricorrente deve fornire elementi concreti che facciano dubitare della correttezza delle operazioni.
- No al riesame globale: Non sono ammissibili ricorsi “esplorativi” volti a ottenere una verifica integrale di tutte le schede (il cosiddetto “terzo tempo” delle elezioni) senza indicazioni specifiche sulle sezioni o sulle schede contestate.
Questa decisione conferma l’orientamento volto a garantire la stabilità dei risultati elettorali, impedendo che il processo al voto diventi uno strumento per rimettere in discussione la libera scelta compiuta dagli elettori in assenza di prove rigorose.
Illustrissimo Presidente, butti un’occhio alla sentenza del Consiglio di Stato che Le abbiamo segnalato, è come detto la recentissima n. 831 del 2 febbraio scorso.
RIPORTIAMOCI, INSIEME, SUL SENTIERO TRACCIATO DALLA GIURISPRUDENZA CONCORDE!
Voce di Hiram