La Massoneria italiana fa tappa da Thor, con la speranza che il cagnolino veneto porti consiglio alla XVIª Sezione Civile del TribunAle di Roma e al suo Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Caro Thor,
intanto mi presento, mi chiamo Leo Taroni, sono un umano e ti scrivo da Ravenna. Indirizzo questa mia Lettera al tuo umano di riferimento, il sig. Mario, cui chiedo la cortesia di leggertela in un qualsiasi momento tu abbia voglia di ascoltarmi, senza fretta. Magari al ritorno da una bella passeggiata, o nella pausa di riposo dopo la tua pappa.
Sono venuto a conoscenza della tua storia tramite i miei avvocati. Eh sì! Tu Thor sei diventato molto celebre in ambito giuridico! Quindi, ho immaginato che potesse interessarti le mia storia, la mia vicenda umana e processuale, chissà… forse potrai anche darmi qualche consiglio in merito, se lo vorrai.

Dunque, ti dicevo… sono stato, ben due anni fa, il “Gran Maestro eletto” del Grande Oriente d’Italia, la più importante e numerosa Osservanza massonica italiana. In realtà non ero nuovo ad incarichi di rilievo nella Massoneria nazionale, perché avevo gia ricoperto la carica di Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico ed Accettato di Piazza del Gesù, un Rito di approfondimento filosofico del percorso massonico ordinario, il cui vertice mondiale si trova a Washington, in America. Ci sei mai stato? Io ci sono stato quest’estate.
In effetti non so se fra voi cani esiste qualcosa di simile alla Massoneria… noi umani tramite la Massoneria ci prefiggiamo di migliorare noi stessi per poi migliorare la società di cui facciamo parte. Amiamo affermare che quello che delineiamo nella Massoneria è un “percorso interiore”, di affinamento etico e morale. Ma per lo più, invece, rimaniamo esattamente quelli che già eravamo. Troppo difficile per noi umani fare davvero sul serio… Forse voi amici animali non avete bisogno di simili costruzioni mentali, avete infatti estranea quella cattiveria, tutta umana, che noi cerchiamo in tutti i modi e per tutta la vita di mitigare nel nostro animo, smussando le tante impunture di quell’ego prevaricatore che carattetizza la nostra specie.
Ne riparleremo insieme, un giorno, se il destino ci darà l’occasione di incontrarci caninamente.
Dunque, ti ho scritto prima che sono stato il “Gran Maestro eletto” del Grande Oriente d’Italia, voglio a questo punto entrare nel merito della mia storia.
Inizio dalla data del 3 marzo 2024, quando si svolsero le votazioni tramite le quali gli oltre 18000 Liberi Muratori in grado di Maestro del Grande Oriente d’Italia avrebbero dovuto eleggere il Gran Maestro e la Giunta del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029.
Partecipavano alla competizione elettorale tre candidati: Io (Lista 1), Antonio Seminario (Lista 2) e Pasquale La Pesa (Lista 3).
Secondo i verbali inviati alla Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.), in base allo spoglio delle schede effettuato dagli Uffici Elettorali circoscrizionali, i risultati che uscirono dalle urne furono i seguenti:
- Leo Taroni (Lista 1) 6.493 voti
- Antonio Seminario (Lista 2) 6.459 voti
- Pasquale La Pesa (Lista 3) 696 voti
Da Regolamento G.O.I. (art. 114), la C.E.N. avrebbe dovuto limitarsi a risolvere eventuali contestazioni (di cui, in questo caso, NON vi era traccia nei verbali provenienti dai diversi Collegi Circoscrizionali), determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna Lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro uscente, il sig. Stefano Bisi, perché proclamasse il vincitore delle elezioni e nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Il problema, caro Thor, è che per Bisi e la sua Giunta tutto ciò non era possibile: una discontinuità nella leadership dei G.O.I. avrebbe infatti permesso a degli estranei – cioè a me, a Silverio Magno (notaio in Messina) e ad altri della mia squadra di mettere il naso nella gestione economica e finanziaria del nostro Ordine degli ultimi vent’anni. E forse anche in qualcosa di più “profondo”…
Una gestione economica che, non a caso, è attualmente al vaglio degli inquirenti di diverse Procure italiane.
Ad ogni modo, non andò affatto come doveva andare. Infatti, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2024, con la maggioranza minima di un solo voto (8 favorevoli e 7 contrari), la C.E.N. deliberò di sua iniziativa — attribuendosi dei poteri che non le competevano ed in aperta violazione dell’art. 114 del Regolamento del G.O.I. — l’annullamento di 248 schede di voto, perché depositate nelle urne senza la preventiva rimozione del cosiddetto “tagliando antifrode”. Vennero così eliminati d’un sol colpo 150 voti a mio favore, 90 voti a favore del candidato Seminario e 8 a favore del candidato La Pesa.
In questo modo l’esito venne surrettiziamente “ribaltato” in favore del candidato Antonio Seminario e della sua Giunta, in perfetta continuità con la Giunta dell’ex Gran Maestro Stefano Bisi, con la quale condivideva ben 5 membri su 8 (contando anche il Gran Segretario).
Naturalmente (così come previsto dall’art. 209/ter e seg. del Regolamento) le determinazioni della C.E.N. furono subito da me impugnate con ricorso alla giurisdizione domestica della Corte Centrale: un passaggio doveroso ancorché inutile, dato che — di rinvio in rinvio — la Corte Centrale rimandò alle calende greche ogni tipo di decisione, tra l’altro diffondendo la falsa notizia che i ritardi fossero imputabili a miei comportamenti dilatori! Una vera e propria assurdità, diffusa però ad arte.
Ma andiamo oltre… Ti dicevo, seppur dunque in presenza di un ricorso pendente, che — in linea teorica — avrebbe potuto anche ribaltare il risultato sancito dalla C.E.N., il 6 aprile 2024 Stefano Bisi proclamò Antonio Seminario nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Chissà? Forse, lo rassicurava il fatto che il Presidente della Corte Centrale non fosse altri che il figlio del dominus della massoneria calabrese Ugo Bellantoni, capo indiscusso di quell’ambiente da cui era emerso Antonio Seminario, suo pupillo.
Dopo mesi di attesa, con il procedimento insabbiatosi in Corte Centrale, io e gli altri componenti della mia Lista, nel luglio 2024, decidiamo infine di adire direttamente il Giudice ordinario, chiedendo al Tribunale di Roma di annullare sia le determinazioni della C.E.N. di attribuzione dei voti di lista, sia gli atti successivi di proclamazione del nuovo Gran Maestro Seminario e dell’insediamento della sua Giunta (proc. n. 7847/2024 R.G. Tribunale di Roma).
A questo primo reclamo ne seguì — il 26 agosto 2024 — anche un altro (n. 34800/2024 R.G. del Tribunale di Roma), promosso da altri sostenitori della mia Lista.
Fu nello svolgimento di quest’ultimo che, all’esito dell’istanza cautelare di sospensione, il Giudice Maurizio Manzi — con ordinanza del 25 ottobre 2024 — ravvisò l’illegittimità della delibera di annullamento delle schede recanti il tagliandino antifrode da parte della C.E.N., e ne sospese l’efficacia, sospendendo di conseguenza anche l’efficacia sia dell’atto di proclamazione di Antonio Seminario a nuovo Gran Maestro, sia del decreto di insediamento suo e della sua Giunta del 6/9 aprile 2024.
Annullata così l’illegittima elezione di Antonio Seminario dopo nemmeno sei mesi dal suo insediamento, si fece nuovamente avanti Stefano Bisi che, in virtù una discussa “prorogatio imperii”, avocò a sé tutti poteri della Gran Maestranza, e non solo, si guardò infatti bene dal proclamarmi il legittimo Gran Maestro — così come avrebbe dovuto fare, considerato quanto deciso del Tribunale di Roma — ma impedì addirittura alla C.E.N. di riunirsi il 9 novembre 2024 per prendere atto dell’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 e rivedere le proprie posizioni in sede di autotutela, alla luce di quanto deciso dal Tribunale.
Fermo restando, infatti, che:
- la C.E.N. per come è inquadrata dalle norme interne del G.O.I. è un organismo indipendente dal Gran Maestro e dalla Giunta, che dovrebbe operare a garanzia di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia;
- l’effetto proprio dell’ordinanza cautelare del Giudice Manzi non era certo quello di reinsediare Stefano Bisi e la sua Giunta nella carica per continuare ad esercitare un mandato ampiamente scaduto e per nulla prorogabile, bensì quello di porre in essere esclusivamente quanto necessario per riattivare la fase finale della consultazione elettorale;
- nel riaprire il procedimento elettorale, l’ordinanza del Giudice Manzi aveva indicato i corretti criteri a cui la C.E.N. avrebbe dovuto attenersi per determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; era, quindi, dovere/potere della C.E.N. riunirsi nuovamente per riprendere le operazioni di determinazione dei voti di lista e concludere il procedimento elettorale con un nuovo conteggio e l’indicazione del “nuovo” vincitore nella mia persona;
- l’ordinanza del Tribunale aveva completamente esautorato la Corte Centrale da qualunque possibile ruolo dato che, se da un lato aveva annullato l’atto su cui questa avrebbe dovuto decidere, dall’altro avrebbe comunque prevalso su qualunque sentenza la Corte Centrale potesse emettere (essendo, ovviamente, superiore la Giustizia ordinaria dello Stato su quella interna di un’associazione come il G.O.I.);
- seppur l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma avesse sospeso solo provvisoriamente la deliberazione della C.E.N. (senza provocare la totale rimozione di detto atto), come è noto, la ratio sostanziale e processuale di un tale provvedimento era quella di neutralizzare — per il tempo necessario per arrivare alla sentenza — gli effetti della delibera e, così, determinare una nuova situazione giuridica e un nuovo assetto di interessi analoghi a quelli che, in prospettiva, sarebbero stati individuati dalla sentenza finale;
il fatto che Stefano Bisi non solo non abbia convocato ma abbia, addirittura, impedito alla C.E.N. di riunirsi per rivedere e correggere la propria delibera, da un lato, ha irrimediabilmente compromesso il diritto degli associati del G.O.I. a vedersi rappresentati da colui che aveva effettivamente vinto la consultazione elettorale e, dall’altro, ha certificato una volta per tutte il suo intento di usurpare un ruolo, una carica, a cui non aveva più alcun diritto, soltanto per guadagnare tempo e poter trovare il modo per scongiurare il rischio di perdere il controllo sull’Ordine.
Con buona pace dei diritti politici e costituzionali di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia.
Il procedimento n. 34800/2024 R.G. del Tribunale Roma che ha portato all’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 è stato successivamente assegnato alla dr.ssa Flora Mazzaro che, il 17 marzo 2025, si è riservata la decisione sull’istanza di riunione di detto procedimento ad altro, sempre pendente dinanzi a lei.
Il resto è storia di questi giorni. Dopo 9 mesi di silenzi da parte della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, qualche mese fa ho interessato del fatto il Consiglio Superiore della Magistratura e il suo Presidente, per dettato costituzionale, Sergio Mattarella. Solo a quel punto la dr.ssa Flora Mazzaro si è decisa a darsi una mossa, ma con “la mossa” è arrivata anche la sorpresa!
Infatti, dopo che già un giudice della sua stessa Sezione Civile specializzata in diritto d’impresa e associativo, il dr. Maurizio Manzi, aveva chiaramente esposto nella sua ordinanza datata 25 ottobre 2024 che:
- Deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta
dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale( i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso.“
- Non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa (che, come noto, non sono fonti del diritto);
- in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere
il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto.
Ella, cioè la dott.ssa Flora Mazzaro, in base ad una interpretazione giuridica che deriva da non so cosa, ed in barba a qualsiasi riferimento concreto con le modalità di voto praticate nei seggi elettorali del Grande Oriente d’Italia, ha stabilito che:

Vale a dire, in pratica, che un atto omissivo (o attivo) dello scrutatore d’ora in avanti diventa fatto concretamente concludente alla disintegrazione del voto regolarmente espresso da un cittadino italiano, regolarmente attivo e “quotizzante” in ambito associativo!!!
Caro Thor, come tu ben sai, una tale castroneria giuridica neppure nel mondo di voi cani è mai stata escogitata! Eppure…
Anche considerando il fatto che le istruzioni date dal Ministero dell’Interno ai Presidenti di seggio veri, quelli cioè che operano nei seggi delle elezioni nazionali e locali (che all’ingresso nanno la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale!) sono del tutto diverse, e recitano:
“Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/60 risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (sentenze della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2291 del 12 aprile 2001, n. 1897 del 2 aprile 2001, n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 199 del 25 febbraio 1997 e n. 853 del 29 luglio 1997).
Si rammenta, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.“
Ma tu queste cose, caro Thor, già le sai, perché la sentenza n. 831 del 2 febbraio 2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato ti ha dato ragione! Questa, infatti, tornando per l’ennesima ed ennesima volta a ribadire il principio di preservazione e validità delle schede elettorali, ha ninnt’altro consolidato un orientamento giurisprudenziale che da un lato privilegia la conservazione del voto rispetto all’annullamento per vizi puramente formali (quali quello di un tagliando antifrode rimasto attaccato alla scheda elettorale per il comportamento omissivo di uno scrutatore), dall’altro che in Italia ignora solo la giudice Flora Mazzaro, che sta contro il Ministero dell’Interno, il Consiglio di Stato, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e persino il buonsenso!
Ah, caro Thor! Se potessi avere anche io, come te, un “Consiglio di Stato”! Quello che ha ritenute valide le tre schede elettorali che recavano il tuo nome e che sono state dichiarate come come validamente espresse al tuo umano Mario…
Mario grazie a loro è diventato Sindaco!
Invece, caro Thor, la giustizia oggi è solo per i cani! Mentre a noi poveri umani tocca di soffrire…
Ti mando una carezza sulla testa, nella speranza di ricevere anche io, prima o poi, il trattamento che hai ricevuto tu su questo importante principio ordinamentale, che vuol dire per tutti noi “Stato di Diritto” e democrazia.