Ancora un Appello al dott. Vincenzo Carbone, affinché siano tutelate le aspettative di chiarezza fiscale di tutti i contribuenti italiani
Gent.mo dr. Vincenzo Carbone,
ci rivolgiamo a Lei in qualità di Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed in riferimento ad una ordinanza dell’11 gennaio 2023 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, riguardante un’associazione non producente redditi da attività commerciale, come descritto dall’articolo 148 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), ma equiparata a società commerciale sotto il profilo fiscalistico.

Come Lei sa, per un’associazione o società di fatto il rispetto di quanto previsto dal detto articolo, al comma 8, lettera c), è condizione necessaria affinché le attività da essa svolte siano considerate come “non commerciali”, ed è inoltre fondamento delle importanti agevolazioni fiscali connesse. Tutto ciò, sul presupposto che l’associazione assicuri, nelle clausole statutarie come nel reale svolgimento dell’attività associativa, l’effettività dei principi di democraticità e partecipazione nel rapporto associativo.
Il mancato rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione all’interno di una associazione o ente collettivo privato è causa sufficiente affinché sia dichiarato il disconoscimento della sua natura di associazione, con l’applicazione del regime tributario dell’impresa commerciale.
Tutto ciò vale senza che si debba procedere a verificare dettagliatamente l’attività svolta in concreto, o il perseguimento dello scopo di lucro, perché già se vi è certezza sul fatto che la maggior parte dei soci non partecipano o non gli sia garantita la possibilità di partecipare alla vita dell’associazione, o ancora non gli sia garantito l’esercizio regolare del diritto di voto, la disciplina di favore decade e non può più operare.
A questo fine non bastano le formali previsioni statutarie obbligatorie, occorre infatti la loro attuazione in concreto nelle attività effettive degli associati e nelle relazioni interne all’associazione (Cassazione 16081/2022). E d’altronde la giurisprudenza ha individuato da tempo numerosi indicatori del mancato rispetto di tali principi. Ad esempio, la mancata dimostrazione da parte dell’associazione dell’effettivo e regolare svolgimento delle assemblee o l’adozione di decisioni al di fuori dell’ambito assembleare (Cassazione 26365/2021).
Posta questa doverosa premessa, intendiamo segnalarLe, per le opportune indagini dell’Agenzia che Lei conduce (e per l’adozione degli eventuali provvedimenti), il caso della FONDAZIONE GRANDE ORIENTE D’ITALIA ONLUS – 96442240584, indirizzo: Villa Il Vascello, Via di San Pancrazio, 8, 00152 Roma RM, la quale a nostro avviso difetta in modo evidente, lampante e facilmente verificabile dei necessari criteri per poter aderire al Terzo Settore.
Secondo lo Statuto della Fondazione, infatti, è il Consiglio della stessa che amministra la Fondazione e redige il Bilancio, ed è lo stesso Consiglio che, passati due mesi, lo approva. Non solo: persino l’Organo di controllo e il Revisore legale, che di fatto sarebbero gli unici soggetti formalmente indipendenti che dovrebbero vigilare sull’operato degli amministratori, sono nominati e retribuiti dal Consiglio di Fondazione. Con una singolarissima “procedura circolare” attraverso la quale chi amministra certifica se stesso.
Ma dicevamo… il Consiglio della Fondazione è composto unicamente dei vertici del Grande Oriente d’Italia, che per tornare al discorso iniziale non vengono affatto eletti secondo criteri di democraticità interna. Infatti, viene esclusa dalla partecipazione all’Assemblea che li elegge una larga parte degli affiliati, poiché si confondono gli aspetti “iniziatici” dell’appartenenza al GOI con quelli civilistici dell’appartenenza all’associazione. Con il risultato di compromettere inesorabilmente sia la democraticità sia la partecipazione nel rapporto associativo.

Tutto ciò risulta molto facilmente verificabile sia dalle convocazioni assembleari, sia dai verbali delle attività svolte in assemblea, sia dai verbali di voto.
Riteniamo, quindi, che Agenzia delle Entrate debba solgere le opportune verifiche, attivando gli organismi accertativi, al fine di poter procedere a rubricare correttamente la “FONDAZIONE GRANDE ORIENTE D’ITALIA ONLUS – 96442240584” come “società commerciale”, con conseguente riparametrazione del trattamento fiscale ad essa applicato. Difettando essa, lo ripetiamo, dei necessari requisiti di partecipazione democratica, separazione tra amministrazione e controllo e trasparenza tipici del Terzo Settore.
Restiamo a Sua disposizione onde produrLe tutta la documentazione necessaria all’adozione dei necessari accertamenti.
In attesa di un Suo cortese riscontro, con i più cordiali saluti.
Redazione Liberomuratore.com