Rompe il silenzio il movimento massonico legalitario, interno al Grande Oriente d’Italia, che auspica la fine del negazionismo e l’apertura della Massoneria giustinianea al pieno rispetto dei principi della Costituzione e dell’ordinamento italiano: “Il Presidente della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma ci deve spiegare com’è che in due anni la Sezione specializzata che presiede è passata dalla più scrupolosa applicazione del principio ordinamentale del favor voti alle ultime castronerie giuridiche. Chiediamo rassicurazioni che non vi siano pressioni esterne”
“La festa è finita!“, così nella giornata di ieri il Canale Telegram Voce di Hiram ha preso posizione sulla scottante vicenda del “favor voti“, il principio ordinamentale più volte riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e, almeno fino a poco tempo fa, anche dalla XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, specializzata in diritto d’impresa e associativo.
Il casus belli poche settimane fa, quando attraverso un’ordinanza la giudice Flora Mazzaro, della citata Sezione, ha disatteso completamente il principio in esame, con motivazioni che sono apperse subito fuori misura, e soprattutto non rispondenti alla fattispecie concretamente esaminata. Voce di Hiram ha risposto pubblicando on-line la sentenza del giudice Maurizio Manzi, anche lui della stessa Sezione Civile, datata 25 ottobre 2024.
Come evidenziato dal Canale Telegram, il giudice Manzi aveva correttamente interpretato ed applicato il principio del “favor voti” al caso che vede Leo Taroni opposto ai vertici del Grande Oriente d’Italia, ritenendo perfettamente valide le schede inserite nell’urna elettorale ancora munite del tagliandino antrifrode.

Il “favor voti”, la Lombardia e il buon senso
A dirla tutta la sentenza del giudice Manzi è molto più articolata, perché entra ancor più nel merito con aspetti tecnici che egli ascrive alle ragioni del ricorrente Leo Taroni, ma Voce di Hiram non ha inteso proporre “tecnicismi”, semplicemente difendere un principio più elevato che ha a che fare con lo Stato democratico e la possibilità, per ogni elettore italiano, di contribuire con il proprio voto regolarmente espresso a qualsiasi esito elettorale, associativo e politico.
Si legge, nella sentenza del giudice Manzi:
“Nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici
circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla C.E.N. del G.O.I..
In definitiva l’operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto,
non può essere fatto oggetto di censura non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di raccolta.
Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell’ufficio circoscrizionale locale.
Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che: in difetto di espressa contestazione dell’ufficio circoscrizionale locale (non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell’ufficio centrale; ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2) abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694; ove si intendesse muovere all’esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che:
- non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa (che, come noto, non sono fonti del diritto);
- in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere
il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto;
- deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta
dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale( i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso.“

La posizione della Mazzaro
Voce di Hiram ha chiesto pubblicamente al Presidente della XVI Sezione Civile Giuseppe Di Salvo se queste osservazioni, nel merito di un principio cardine del nostro ordinamento democratico e repubblicano, sono cambiate, per la Sezione Civile del Tribunale di Roma che presiede, nel corso degli ultimi due anni.
Vediamo, infatti, cosa ha scritto, nella sua ordinanza del 30.01.2026, la giudice Flora Mazzaro:
“Il ricorrente [Ndr: Leo Taroni] ha dedotto che la Corte Centrale ha illegittimamente deliberato di ritenere nulle le schede votate dalle quali non era stato preventivamente tolto il talloncino antifrode, facendo applicazione di una norma inesistente, procedendo al ricalcolo dei voti e ribaltando l’esito del voto in favore del candidato Antonio Seminario.
Sul punto occorre considerare che alla base della decisione della Corte Centrale
Sezione Elettorale vi è, da una parte, l’analisi dei principi generali desumibili dall’ordinamento giuridico generale e la loro applicazione alla fattispecie in esame, dall’altra l’affermazione della prassi seguita nell’ambito dell’associazione Grande Oriente, in esecuzione della circolare contenente le istruzioni di voto.
La Corte Centrale, muovendo dalla normativa costituzionale e dalla legislazione
nazionale in materia di elezioni politiche, ha ritenuto prevalente il principio della segretezza del voto sul quello del favor voti.
Invero, deve considerarsi che la segretezza del voto, sancita dall’art. 48 della Costituzione italiana, è un principio fondamentale che garantisce la libertà dell’elettore proteggendolo da pressioni esterne, intimidazioni e condizionamenti, assicurando che il voto non possa essere ricondotto alla persona che lo ha espresso.
Il principio della libertà di votare segretamente è un principio di diritto che costituisce la condizione antecedente e preventiva del diritto di voto. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (SU n.18047 – Cass. S.U. 19 dicembre 1991, n. 13714 – Cass. S.U. 12461 del 1995), che hanno sottolineato come il profilo della segretezza costituisce la preventiva necessaria condizione diretta a scongiurare qualsiasi forma di pressione, condizionamento o controllo dell’elettorato attivo a tutela della libertà e della segretezza del voto.
In applicazione di tali principi, correttamente la Corte Centrale ha ritenuto invalide
le schede cui non era stato staccato il talloncino. E ciò in quanto la segretezza del voto non è garantita nell’ipotesi in cui il talloncino riportante il numero identificativo della scheda non venga rimosso, soprattutto se si considera il particolare contesto associativo in cui viene esercitato il diritto di voto, il numero dei votanti nei singoli seggi, la circostanza che gli scrutatori appartengono alla stessa loggia.
Va rimarcato che la garanzia della segretezza del voto, che è strumentale alla garanzia della libertà di voto, non può in alcun modo essere sacrificata in nome del favor voti, giacchè, come si è sopra evidenziato, ne costituisce la condizione d’essere. Ne consegue che nessuna rilevanza ha la circostanza che la mancata rimozione del talloncino non sia imputabile all’associato che ha espresso il proprio voto.
Sotto altro profilo, la Corte Centrale Sezione Elettorale nella sua decisione ha fatto
riferimento ad una prassi ventennale, in virtù della quale, in esecuzione della circolare
contenente le prescrizioni operative di voto, le schede votate e/o scrutinate con il tagliandino erano sempre state considerate nulle.
L’esistenza di tali prassi non è stata contestata in alcun modo da parte ricorrente, che, ha invece insistito sull’inesistenza di una norma scritta che stabilisse l’invalidità del voto in tali ipotesi e sulla qualificazione della circolare come di un atto meramente interpretativo privo di concreta efficacia.
Quanto alla circolare applicata, dalla lettura della stessa appare evidente come la
stessa non sia un atto interpretativo, ma un vademecum delle elezioni nel GOI, nel quale è contenuta una regolamentazione puntuale delle attività elettorali, delle modalità operative e delle prescrizioni da osservare.
Nemmeno parte ricorrente ha in alcun modo contestato che anche nelle elezioni
associative oggetto di causa è stata diramata tale circolare contenente dette prescrizioni elettorali, in cui, in punto di modalità di voto, è prescritto espressamente: “ Il tagliando de quo è un tagliando recante un numero progressivo identificativo della scheda; ogni scheda reca, dunque, un proprio numero identificativo diverso da quello di qualsiasi altra”.
Si tratta di un tagliandino identificativo della scheda recante impresso un numero
progressivo diverso per ogni scheda, che deve essere staccato dalla scheda prima di essere consegnato al votante e ciò con la evidente finalità di garantire all’associato votante il diritto al voto libero e segreto.“

I “danni” dell’interpretazione giuridica della giudice Mazzaro
Secondo Voce di Hiram, l’enormità de danni prodotti alla corretta applicazione del principio del “favor voti” dall’ordinanza della giudice Flora Mazzaro è di difficile catalogazione. Vediamone il perché:
1) È di dominio pubblico che tutte le istruzioni ai Presidenti di Seggio fornite dal Ministero dell’Interno che riguardano elezioni nazionali e locali dispongono che il voto dell’elettore resta valido anche in presenza di scheda elettorale inserita nell’urna ancora munita, per errore degli scrutatori, del tagliandino antifrode. Il Presidente di seggio che trova nell’urna schede cui il tagliandino non è stato tolto lo leva, rimette la scheda con le altre, mescola e procede allo spoglio;
2) Queste istruzioni e queste modalità tengono conto di una peculiarità che, sul punto evidenziato dalla Mazzaro della “segretezza del voto”, differenzia il trattamento dei tagliandini nelle elezioni nazionali e locali rispetto a quello che avviene nel caso del G.O.I.. Per le elezioni politiche nazionali e locali, infatti, quando la scheda elettorale viene consegnata all’elettore, si scrive il numero della scheda sul registro, accanto al nome dell’elettore: per cui se il tagliando antifrode non fosse tolto all’atto della consegna della scheda, e rimanesse attaccato al momento dell’inserimento nell’urna, all’atto dello spoglio il nome dell’elettore potrebbe astrattamente essere individuato (confrontando il numero della scheda con quello riportato sul registro nominativo dei votanti). Questo tenendo conto anche del fatto che in queste elezioni lo spoglio avviene direttamente nei singoli seggi. Per le elezioni del G.O.I., invece, tutto questo non avviene. Il numero del tagliando non viene riportato in nessun registro, quindi non sarebbe in nessun caso possibile risalire al nome del votante, neppure nel caso in cui il tagliando non fosse rimosso prima dello spoglio;
3) Ma c’è molto di più. Lo spoglio nel G.O.I. non avviene nel seggio, ma presso i Collegi, dove le schede prima di essere scrutinate vengono messe all’ammasso: cioè le schede non vengono scrutinate seggio per seggio singolarmente, ma in Collegio si aprono le buste pervenute, si eseguono i controlli preliminari per verificare la corrispondenza delle schede votate al numero dei votanti, poi si mischiano tutte le schede di quel determinato collegio insieme, e solo infine vengono scrutinate. Questo sistema rende evidente come, anche nel caso in cui un tagliandino antifrode non fosse staccato prima dello spoglio, e ipoteticamente esistesse un registro presso i rispettivi seggi (registro che, lo ripetiamo, assolutamente non esiste), sarebbe comunque impossibile in quella sede poter risalire al nome del votante;
4) Infine, davvero la giudice Mazzaro ritiene che un “Vademecum” per i Presidenti di seggio del G.O.I. assuma valore di fonte del Diritto? Fonte cioè privilegiata, in grado di rompere una consuetudine in materia elettorale che offre pilastri d’appoggio nei criteri stabiliti per le elezioni politiche (nazionali e locali) dal Ministero dell’Interno? Dalla giurisprudenza univoca delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione?

“Presidente Di Salvo, ma che film ha visto la giudice Mazzaro?“
Lette le motivazioni del giudice Maurizio Manzi e quelle della giudice Flora Mazzaro viene da chiedersi se, dopo quasi due anni d’attesa, c’era davvero bisogno per la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, che Lei presiede, di incappare in simili strafalcioni interpretativi.
E siccome Lei è un giudice dello Stato italiano, Le vogliamo dare noi qualche riferimento: la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 agosto 2021 n. 5841 (quindi parliamo di una pronuncia piuttosto recente), è intervenuta in materia elettorale, in particolare sulle ipotesi di nullità del voto recante segni di riconoscimento, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui l’elemento della riconoscibilità: “Deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, … di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato …” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327 e 27 ottobre 2016, n. 4523).
In sostanza: Possono essere ritenuti segni di risconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e precisamente quando l’anomalia sia ragionevolmente da ricondurre alla volontà del soggetto elettore di far identificare il proprio voto.
Altresì, è stato chiarito che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto.
Evidentemente, la giudice Flora Mazzaro si è persa qualche principio ordinamentale per strada… Infatti, le ipotesi di nullità del voto sono configurabili solo come estreme eccezione al principio della sua salvaguardia, e soprattutto devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore (SI BADI BENE: DELL’ELETTORE!) di far riconoscere il proprio suffragio, ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione in altra maniera (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6070; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2012, n. 3992; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).
Che l’attuale disciplina in materia elettorale sia completamente ispirata al principio generale del “favor voti” lo attesta anche il fatto che sono innumerevoli le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali in tal senso, valga per tutti il T.A.R. della Campania, che con la sentenza del 3 febbraio 2021, n. 759 ha stabilito che solo le irregolarità sostanziali, tali da compromettere irrimediabilmente l’accertamento della reale volontà dell’elettore, sono rilevanti per l’annullamento della scheda.
Insomma, tranne la giudice Flora Mazzaro, in Italia la giurisprudenza è unanime: il suffragio deve essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Con riveniente salvaguardia della volontà espressa da quest’ultimo, nel caso in cui le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che: “Non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).
E ancora: “Deve peraltro osservarsi che le ipotesi di nullità del voto … devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (sempre Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789).
Quando la giudice Mazzaro afferma:

Ella dimentica che la “segretezza” alla quale si riferisce la Suprema Corte fa riferimento ai “segni grafici” (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523), non al talloncino antifrode, sulla cui dinamica non ha controllo l’elettore!
In pratica la sussumibilità di un “segno di riconoscimento” (ex se, estraneo a plausibili modalità di espressione del voto; o, ancora, “giustificabile” alla stregua di “incertezze” a vario titolo occorse in occasione della rappresentazione grafica dell’orientamento dell’elettore) rientra nel novero delle ipotesi di “riconoscibilità” SE E SOLO SE È MANIFESTAMENTE DA IMPUTARSI ALLA VOLONTÀ DELL’ELETTORE!

IL CONTESTO ASSOCIATIVO “CONTRO” LA MAZZARO
Dice la Mazzaro: “Siccome tra voi massoni vi conoscete tutti, e avete stretti rapporti tra voi, allora la possibilità di ricondurre la scheda votata al nominativo del massone votante viola ab origine la stessa possibilità di esprimere un voto valido. Quindi le schede votate con il talloncino antifrode ancora apposto vanno annullate“.
A prescindere dal fatto che questa riconducibilità della scheda elettorale all’elettore nelle votazioni del G.O.I. non esiste, e se quindi se l’è sognata la giudice Mazzaro chiediamo al Presidente Giuseppe Di Salvo che sia ancora più attento nel vigilare che non siano ammesse forzature e storture! Comunque, anche ammettendo questa ricostruzione come valida (e non lo è!) essa avrebbe senso solo se il soggetto deputato a togliere il talloncino antifrode dalla scheda elettorale fosse appunto il votante, cioè l’elettore, il quale lasciandolo attaccato intenderebbe con certezza rendere riconoscibile il proprio voto. Ma qua non è l’elettore ad essersi dimenticato, confuso, o scientemente determinato, ma appunto il presidente di seggio!
Ed è qua che il ragionamento della Mazzaro sulla “segretezza del voto”, ancora di più in ambito associativo, fa acqua da tutte le parti.
Infatti, proprio perché tra di noi massoni ci conosciamo tutti, e proprio perché apparteniamo alle stesse Logge, non sarebbe possibile che uno o più Presidenti di seggio infedeli appositamente decidano di lasciare attaccato il tagliandino antifrode alle schede consegnate, per far annullare voti di cui conoscono bene l’espressione?
Perché in pratica, secondo quanto scrive la Mazzaro, qualsiasi Presidente di seggio massone avrebbe, da ora in avanti, la piena libertà di far annullare il voto di questo o quel associato, a seconda che gli stacchi o meno dalla scheda elettorale il talloncino antifrode!
Siamo all’assurdo fattuale, all’assurdo giuririco o……

I “possibili condizionamenti”
Voce di Hiram sul punto “condizionamenti” chiama in causa in maniera molto netta il dottor Di Salvo:
“Il fatto che in due anni si sia passati da una visione precisa e puntuale delle questioni giuridiche e ordinamentali in gioco ad uno stato di confusione senza capo né coda, dove vengono confuse procedure, dove i vademecum assurgono a fonti del diritto, ci lascia francamente interdetti e spinti a pensare al peggio. A pensare che in questo lasso di tempo siano intervenute pressioni e condizionamenti esterni tali da spingere la Sezione Civile da Lei presieduta ad uscire dalla strada sicura della corretta interpretazione dei principi ordinamentali fondamentali. Naturalmente ricacciamo questi pensieri al mero rango di timori infondati, ma riteniamo anche che sia ora di rimettere le cose a posto. Riteniamo, insomma, che se qualche scivolone c’è stato esso sia corretto, e non nell’interesse di questa o quella parte, ma nell’interesse collettivo ad una amministrazione della giustiziacivile equa, chiara e non pasticciata!”
L’attenzione dei massoni legalitari sulla questione è alta, ma come dimostrano i tanti articoli giornalistici sulla vicenda, anche l’allerta dell’opinione pubblica non è da meno.