Una parte della Massoneria italiana non ci sta, dopo le lucciole per lanterne scambiate, nella sua ordinanza sul “favor voti”, dalla giudice Flora Mazzaro, che di fatto ha individuato nel Presidente di Seggio massone un soggetto capace di annullare a piacimento il voto elettorale degli altri associati (magari non graditi), si alza l’attenzione su tutta la XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma, che in quasi due anni è passata dalla corretta interpretazione del principio ordinamentale del “favor voti”, espressa nel ’24 in una ordinanza dal giudice Maurizio Manzi, ad una situazione molto confusa e svirgolata. Nel frattempo, fa notizia su Telegram il terzo caso di un rituale di magia eseguito a sostegno del giudice Stefano Iannaccone, della stessa sezione Civile: Dopo Cagliari e San Marino il magistrato civile è stato oggetto di “invocazioni protettive” da parte di “Fratelli” ad Abano Terme. In lui si spera per ritrovare il bandolo (oggi perduto) della matassa
Non c’è pace per il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Antonio Seminario, che vede una parte consistente dell’Osservanza massonica che governa voltargli ancora una volta le spalle, alla ricerca del ripristino della corretta interpretazione del principio giuridico del “favor voti“, stravolto recentemente da una discussa e discutibile ordinanza della giudice della XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma Flora Mazzaro. Ne è nata una battaglia di impegno per i valori della democrazia, non solo all’interno della Massoneria italiana ma a salvaguardia dello Stato di diritto.

Il giudice Manzi e la giudice Mazzaro, a confronto
La questione è molto semplice, e sta tutta all’interno dei differenti criteri interpretativi assunti, in quest’ultimo anno e mezzo abbondante, della XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma, presieduta del dottor Giuseppe Di Salvo. Proviamo a spiegare, con l’ausilio delle differenti ordinanze, quella “Manzi” e quella “Mazzaro“, il punto di diritto sul quale sta montando la veemente protesta di “Massoneria legalitaria”:
Si legge, nell’ordinanza del giudice Maurizio Manzi datata 25 ottobre 2024:
“Nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici
circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla C.E.N. del G.O.I..
In definitiva l’operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto,
non può essere fatto oggetto di censura non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di raccolta.
Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell’ufficio circoscrizionale locale.
Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che: in difetto di espressa contestazione dell’ufficio circoscrizionale locale (non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell’ufficio centrale; ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2) abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694; ove si intendesse muovere all’esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che:
- deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta
dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale( i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso.“
- non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa (che, come noto, non sono fonti del diritto);
- in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere
il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto.
In pratica il giudice Manzi spiega che non può essere imputata all’inconsapevole elettore/associato del Grande Oriente d’Italia una condotta attiva/omissiva del Presidente di Seggio massone, che non toglie il tagliandino antifrode dalla scheda elettorale regolarmente votata, e di sua sponte la fa così annullare.
Un’interpretazione perfettamente in linea con il principio ordinamentale del cosiddetto “favor voti“, sul quale è pacifico da tempo l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione, da ultimo, ad esempio: Cassazione Civile, Sentenza 16 maggio 2024 (n. 14 – Elezioni Europee), che pur rigettando il ricorso specifico su termini di decadenza, ribadisce che la valutazione delle liste e dei voti deve seguire il principio di legalità e di effettività, e che le irregolarità formali non invalidano il voto a meno che non sia compromessa la genuinità della scelta, e il Consiglio di Stato. La cui Seconda Sezione con la sentenza del 10 agosto 2021 n. 5841 (quindi parliamo di una pronuncia piuttosto recente), è intervenuta in materia elettorale sulle ipotesi di nullità del voto recante segni di riconoscimento, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui l’elemento della riconoscibilità: “Deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, … di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato …” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327 e 27 ottobre 2016, n. 4523).
In sostanza: Possono essere ritenuti segni di risconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e precisamente quando l’anomalia sia ragionevolmente da ricondurre alla volontà del soggetto elettore di far identificare il proprio voto.
Altresì, è stato chiarito che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto.
Infatti, le ipotesi di nullità del voto sono configurabili solo come estreme eccezione al principio della sua salvaguardia, e soprattutto devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore (SI BADI BENE: DELL’ELETTORE!) di far riconoscere il proprio suffragio, ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione in altra maniera (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6070; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2012, n. 3992; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).
A tutto ciò si è aggiunto pure il T.A.R. della Campania, che con la sentenza del 3 febbraio 2021 (anche questa recentissima), n. 759 ha stabilito che solo le irregolarità sostanziali, tali da compromettere irrimediabilmente l’accertamento della reale volontà dell’elettore, sono rilevanti per l’annullamento della scheda elettorale.
A tutto questo po’ po’ di giurisprudenza concorde si è invece contrapposta, e non si sa davvero per quale ragione logica, la giudice Flora Mazzaro, sempre della XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma, la quale, adducendo motivi circa una presunta astratta possibilità di riconoscimento della scheda elettorale dell’elettore massone, che nulla attengono al praticato dei seggi elettorali del Grande Oriente d’Italia, né per quanto attiene la registrazione del voto, né per le modalità di spoglio. Insomma… la giudice ha visto proprio un altro film!
Ecco cosa scrive la Mazzaro, nella sua ordinanza del 30.01.2026:

Sembrerebbe filare tutto liscio, nel ragionamento della Mazzaro, peccato che la “segretezza” alla quale si riferisce la Suprema Corte fa riferimento ai “segni grafici” (si confronti, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523), non al talloncino antifrode, sulla cui dinamica non ha controllo l’elettore!!!
In pratica la sussumibilità di un “segno di riconoscimento” (ex se, estraneo a plausibili modalità di espressione del voto; o, ancora, “giustificabile” alla stregua di “incertezze” a vario titolo occorse in occasione della rappresentazione grafica dell’orientamento dell’elettore) rientra nel novero delle ipotesi di “riconoscibilità” SE E SOLO SE È MANIFESTAMENTE IMPUTABILE ALLA VOLONTÀ DELL’ELETTORE! Non a quella del Presidente di Seggio o degli altri scrutatori!

I problemi posti dalla interpretazione giuridica della giudice Mazzaro
Secondo il Canale Telegram Voce di Hiram, i problemi posti dall’ordinanza della giudice Flora Mazzaro alla corretta applicazione del principio del “favor voti” nel caso specifico del Grande Oriente d’Italia sono i seguenti:
1) nelle elezioni politiche nazionali e locali quando la scheda elettorale viene consegnata all’elettore, il numero della scheda viene annotato su un registro, accanto al nome dell’elettore: per cui se il tagliando antifrode non fosse tolto all’atto della consegna della scheda, e rimanesse attaccato al momento dell’inserimento nell’urna, allo spoglio il nome dell’elettore potrebbe astrattamente essere individuato (confrontando il numero della scheda con quello riportato sul registro nominativo dei votanti). Questo anche tenendo conto del fatto che in queste elezioni lo spoglio avviene direttamente nei singoli seggi. Per le elezioni del G.O.I., invece, tutto questo non si verifica. Il numero della scheda non viene riportato in nessun registro, quindi non sarebbe in nessun caso possibile risalire al nome del votante, neppure nel caso di tagliando non rimosso dalla scheda elettorale prima dello spoglio.
2) inoltre, lo spoglio nel G.O.I. non avviene nei seggi, ma presso i Collegi, dove le schede prima di essere scrutinate vengono messe all’ammasso: cioè le schede non vengono scrutinate seggio per seggio singolarmente, ma in Collegio si aprono le buste pervenute, si eseguono i controlli preliminari per verificare la corrispondenza delle schede votate al numero dei votanti, poi si mischiano tutte le schede di quel determinato collegio insieme, e solo infine vengono scrutinate. Questo sistema rende evidente come, anche nel caso in cui un tagliandino antifrode non fosse staccato prima dello spoglio, e ipoteticamente esistesse un registro di collegamento tra la singola scheda elettorale munita ancora del talloncino e il relativo elettore elettore (registro che assolutamente, nel caso del G.O.I., non esiste!), sarebbe comunque impossibile in quella sede poter risalire al nome del votante;
3) terza ed ultima questione: davvero la giudice Mazzaro ritiene che un “Vademecum” per i Presidenti di seggio del G.O.I. assuma il rango di fonte del Diritto? Fonte cioè privilegiata, in grado di rompere una consuetudine in materia elettorale che offre pilastri d’appoggio nei criteri stabiliti per le elezioni politiche (nazionali e locali) dal Ministero dell’Interno? Dalla giurisprudenza univoca delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e dal Consiglio di Stato?
Per favore, non scherziamo.

IL CONTESTO ASSOCIATIVO “CONTRO” LA MAZZARO
Dice poi la Mazzaro: “Siccome tra voi massoni vi conoscete tutti, e avete stretti rapporti tra voi, allora la possibilità di ricondurre la scheda votata al nominativo del massone votante viola ab origine la stessa possibilità di esprimere un voto valido. Quindi le schede votate con il talloncino antifrode ancora apposto vanno annullate“.
A prescindere dal fatto che questa riconducibilità della scheda elettorale all’elettore nelle votazioni del G.O.I. non esiste, Comunque, anche ammettendo questa ricostruzione come valida (e non lo è!) essa avrebbe senso solo se il soggetto deputato a togliere il talloncino antifrode dalla scheda elettorale fosse appunto il votante, cioè l’elettore, il quale lasciandolo attaccato intenderebbe con certezza rendere riconoscibile il proprio voto. Ma qua non è l’elettore ad essersi dimenticato, confuso, o scientemente determinato a non togliere dalla scheda elettorale il tagliandino antifrode, ma lo scrutatore!
Ed è qua che il ragionamento della Mazzaro sulla “segretezza del voto”, ancora di più in ambito associativo, fa acqua da tutte le parti.
Infatti, proprio perché tra di noi massoni ci conosciamo tutti, e proprio perché apparteniamo alle stesse Logge, non sarebbe possibile che uno o più Presidenti di seggio infedeli appositamente decidano, nel corso della tornata elettorale, di lasciare attaccato il tagliandino antifrode alle schede consegnate, per far annullare voti di cui conoscono bene, di fatto, la relativa espressione?
Perché in pratica, secondo quanto scrive la Mazzaro, qualsiasi Presidente di seggio massone avrebbe, da ora in avanti, la piena libertà di far annullare il voto di questo o quel associato, a seconda che gli stacchi o meno dalla scheda elettorale il tagliandino antifrode! Senza che sia possibile su ciò il controllo dell’associato.
Siamo all’assurdo fattuale e all’assurdo giuririco… nemmeno fossimo nella Repubblica dell’Honduras! Con tutto il rispetto per l’Honduras.

I rituali magici
Intanto nel G.O.I. si apre il caso dei Lavori magici a favore del Magistrato civile Stefano Iannaccone, uno dei tre giudici che si riunirà in Camera di Consiglio per decidere se le argomentazioni giuridiche sul “favor voti” della dottoressa Flora Mazzaro sono da accogliere o da cassare.
Secondo voci raccolte su Telegram il giudice Stefano Iannaccone condividerebbe la stessa visione, sul principio ordinamentale in discussione, del giudice Maurizio Manzi, che poi è la visione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, del Consiglio di Stato e dei vari Tribunali Amministrativi Regionali sparsi sullo Stivale.
Da qua la decisione di alcuni adepti di un Rito egizio in relazioni diplomatiche con il G.O.I. di rafforzarlo energeticamente, al fine di permettergli di resistere alle presunte “forze negative” che si ritiene vogliano soggiogarlo in vista della decisione finale sulla causa civile in corso.
Il primo rituale magico si sarebbe tenuto presso Cagliari, all’interno di una Cerimonia dedicata all’equinozio di Primavera. Il secondo addirittura a San Marino, mentre il terzo più recentemente ad Abano Terme.
In queste occasioni sarebbero stati evocati “spiriti” o “potenze” in grado da un lato di salvaguardare il giudice Iannaccone, dall’altro di aumentarne la vigoria fisica e intellettuale in vista dell’importantissimo compito che lo attende: difendere il principio del “favor voti” in Camera di Consiglio e così facendo tutelare lo Stato di Diritto.
Perché apparirebbe davvero impossibile pensare che in Italia la volontà o l’errore di un Presidente di Seggio possa eludere la libera espressione di voto di un elettore!