Pubblichiamo la e-mail indirizzata dal Canale Telegram Voce di Hiram alla “Iena” Giulio Golia
Gentile Giulio Golia,
è quasi con imbarazzo che ci rivolgiamo a Lei per la segnalazione di una vicenda grottesca, che ha dell’incredibile.
Ci presentiamo: Voce di Hiram è un Canale Telegram di informazione sulle vicende della Massoneria italiana, seguito da oltre mille utenti per la stragrande maggioranza massoni del Grande Oriente d’Italia, che è la più importante e numerosa Osservanza nazionale regolare (almeno fino agli ultimi eventi), cui ci onoriamo di essere affiliati (per darLe un numero, oggi il Grande Oriente d’Italia conta oltre 18mila “fratelli”).
Siamo, massoni, siamo cittadini, siamo persone perbene, che amano la legalità e si impegnano affinché questo ideale possa risplendere anche nel nostro mondo latomistico, purtroppo spesso refrattario a ricevere questa “Luce”.
Come Voce di Hiram siamo collegati ad un Blog, sempre pubblico, che si chiama Liberomuratore.com, il quale utilizza sovente anche lo strumento della satira per denunciare le tante storture presenti (purtroppo!) nel nostro mondo.
…Da dove iniziare?

Se dovessimo cominciare dall’inizio, a spiegarLe perché Le scriviamo, probabilmente non basterebbero una decina di cartelle di fogli protocollo, pertanto cercheremo di riassumere la questione principale, lasciando poi al prosieguo di questo dialogo (se ci sarà) tutta la serie interminabile di contesti paralleli e parimenti assurdi.
Dunque: chiariamo subito che non ci interessa in questa sede essere “partigiani” di una o dell’altra parte in causa, o meglio, l’unica partigianeria che ci concederemo è quella a favore di un principio ordinamentale che marca la possibilità stessa, nella sua concreta sussistenza, del nostro Stato di Diritto. Il principio a cui ci riferiamo è quello del “favor voti“. Un principio recepito unanimemente da tutta la giurisprudenza italiana: parliamo di innumerevoli sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio di Stato, delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, dei Regolamenti per i Presidenti di Seggio emanati per le elezioni nazionali e locali dal Ministero dell’Interno e, infine, anche dalle decisioni prese dai Supremi Organi dello Stato (Camera e Senato) per le proprie elezioni interne.
Cos’è il “favor voti”? In materia elettorale il principio del c.d. “favor voti” è quello per cui, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda regolarmente votata e inserita nell’urna elettorale deve essere mantenuta ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore.
È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della volontà dell’elettore, Le forniamo giusto una giurisprudenza minima con le sintetiche motivazioni:
“Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere” (Consiglio di Stato – V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149); “Devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati” (Consiglio di Stato – V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635); “La sussistenza di un segno di riconoscimento è un’eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell’elettore” (Consiglio di Stato – V Sezione, 13 settembre 1991, n. 1160); “Qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore” (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355); “La collocazione del segno nella scheda non è necessariamente obbligatoria” (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457), “…poiché l’elettore che ha sbagliato di esprimere il voto può chiedere un’altra scheda, devono essere annullate le schede in cui compaiano cancellature di voti precedentemente espressi” (Consiglio di Stato – V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149). E ancora: “È segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto” (Consiglio di Stato – V Sezione, 22 giugno 1996, n. 790), poi si precisa: “…ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l’imprecisa collocazione del voto nella scheda” (Consiglio di Stato – V Sezione, 25 febbraio 1997, n. 199), oppure: “…la presenza di macchie tipografiche sulla scheda” (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 31 maggio 2005, n. 352). E ancora: “Il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono portatile non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento” (Consiglio di Stato – V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459).
Ulteriormente, più specificatamente per il Ministero dell’Interno:
MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione centrale servizi elettorali, 12 maggio 2006, n. 114/2006
Sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Tali norme stabiliscono, come è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o che non portano la firma o il bollo dell’ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Atteso il chiaro disposto di legge nonché la costante giurisprudenza in materia, si rappresenta quanto segue.
In base al suddetto principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.
Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità . Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.
Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l’agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto.
Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell’individuazione dei candidati prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore.
Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/60, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (sentenze della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2291 del 12 aprile 2001, n. 1897 del 2 aprile 2001, n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 199 del 25 febbraio 1997 e n. 853 del 29 luglio 1997).
Si rammenta, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
Poi, ancora, ad abbondanza ed analiticamente, per la giurisprudenza:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Friuli Venezia Giulia – Trieste – I Sezione – 26 settembre 2019, n. 389 >
non sono segni di riconoscimento le indicazioni dei soprannomi dei candidati consiglieri notori nel contesto paesano e non lo è l’indicazione del nome del candidato Sindaco insieme ai nomi dei candidati consiglieri. Va applicato il principio del maggior favore per la validità del voto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Umbria – Perugia – 19 dicembre 1975, n. 323 >
è illegittimo l’annullamento di una scheda perché il segno di voto fuoriesce leggermente dallo spazio riservato. Non costituisce segno di riconoscimento la dicitura, nello spazio riservato alle preferenze, “per …”, con indicato il cognome di un candidato consigliere.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Puglia – Lecce – 20 febbraio 1981, n. 37 >
è valido il voto espresso con la matita copiativa umettata. È nullo il voto espresso con una penna biro.
CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA – 26 febbraio 1982, n. 2 >
devono essere dichiarati nulli solo i voti firmati o che, per le modalità della loro espressione, sono preordinati al loro riconoscimento in sede di scrutinio.
CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA – 27 febbraio 1986, n. 21 >
è possibile derogare al principio generale della validità del voto quando sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore solo in presenza di segni di riconoscimento che siano inequivocabilmente tali anche per la loro preordinazione. Non necessariamente, però, un segno grafico apposto sulla scheda al di fuori dell’espressione del voto costituisce segno di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 13 febbraio 1990, n. 155 >
è da considerarsi inequivocabile segno di riconoscimento l’apposizione dell’espressione “bravo” a fianco del nominativo del candidato stampato nella scheda.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 13 settembre 1991, n. 1160 >
in base al principio per cui il segno di riconoscimento è un’eccezione a quello della salvaguardia della volontà dell’elettore, non può essere annullato un voto in cui sia incerta l’identificazione di una qualche volontà dell’elettore oltre a quella, chiara, di votare una lista.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 22 aprile 1992, n. 355 >
poiché la legge non prevede un segno tipico, quale la croce, per l’espressione del voto, qualunque segno grafico è valido purché non costituisca in modo inoppugnabile un segno di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 22 marzo 1995, n. 457 >
in base al principio del favor voti, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 22 giugno 1996, n. 790 >
costituiscono segno di riconoscimento le scritte o i segni estranei alle esigenze di espressione del voto. È nullo il voto espresso, in una scheda senza segno di voto di lista, ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco e premettendo un diverso nome. È valido il voto espresso per una lista, con contestuale cancellatura di altro voto espresso per altra lista.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 25 febbraio 1997, n. 199 >
poiché, perché possa configurarsi un segno di riconoscimento, deve apparire in modo inoppugnabile che la compilazione della scheda è stata preordinata al riconoscimento dell’elettore, non determinano la nullità del voto segni superflui o eccedenti la volontà di votare un simbolo, gli errori e le incertezze grafiche, l’imprecisa collocazione del voto nella scheda.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 31 luglio 1998, n. 1149 >
in base al principio del favor voti sono fatti salvi tutti i voti dai quali possa desumersi l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali possa escludersi la sua volontà di farsi riconoscere.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Lazio – Latina – 22 marzo 1999, n. 253 >
è da considerarsi valido, in base al principio del favor voti, il voto di lista espresso tracciando una croce nello spazio della scheda riservato alla preferenza a fianco del contrassegno.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 18 ottobre 2000, n. 5609 >
non costituiscono segno di riconoscimento i segni superflui, quelli eccedenti l’essenziale segno di voto per un simbolo, gli errori e le incertezze grafiche, l’errata collocazione del voto nella scheda.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 15 marzo 2001, n. 1520 >
è nulla la scheda, senza voto di lista, con preferenza espressa dall’elettore indicando “erroneamente” il nominativo del candidato consigliere nel riquadro di lista diversa da quella di appartenenza.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 2 aprile 2001, n. 1897 >
la norma di cui all’articolo 64 del T.U. 570/1960 (nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento) è norma di stretta interpretazione. È valido il voto chiaramente espresso, anche se contemporaneamente risulta votato e poi cancellato con segni di matita un altro candidato.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 12 aprile 2001, n. 2291 >
il voto espresso anche in forme diverse da quelle prescritte dalla legge va fatto salvo quando contemporaneamente risultino chiare la volontà dell’elettore e la sua non riconoscibilità.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 3 dicembre 2001, n. 6052 >
nel sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il voto è valido solo se esprime, direttamente o indirettamente, il voto per un candidato sindaco, mentre è nulla la scheda contenente il voto per due candidati sindaci. Non costituisce, di per sé, segno di riconoscimento l’espressione di una preferenza in luogo di altra prima espressa e poi cancellata.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 3 gennaio 2002, n. 3 >
costituisce segno di riconoscimento la sostituzione della preferenza cancellata.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 25 febbraio 2002, n. 1090 >
in occasione della votazione di ballottaggio, costituisce segno di riconoscimento la contemporanea segnatura del simbolo di una delle liste e, fuori del riquadro riservato al nominativo del candidato sindaco, di un nominativo diverso da quelli dei due candidati ammessi al secondo turno.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 novembre 2003, n. 7635 >
solo i segni e le scritture che consentono di ritenere inoppugnabilmente la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto implicano l’annullamento del voto; tali non possono essere considerati i segni aggiunti accanto al cognome del candidato riconducibili a difficoltà di scrittura o disagio fisico dell’elettore.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 4 febbraio 2004, n. 374 >
in sede di votazione di ballottaggio, quando non ingenerano perplessità nel ricostruire la volontà dell’elettore, non costituiscono segni di riconoscimento le modalità di votazione proprie del primo turno espresse con segni superflui (segno sul simbolo di lista, preferenza per un candidato appartenente a una delle liste collegate al candidato sindaco), ovvero con segni ripetitivi (ripetizione del nome e cognome già stampati). È nullo il voto quando l’elettore manifesta la propria preferenza per entrambi gli schieramenti.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 28 gennaio 2005, n. 185 >
il legislatore, in presenza di contraddittorietà tra due opposte espressioni di voto di lista, privilegia il voto accordato alla lista del candidato votato in concreto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Piemonte – Torino – II Sezione – 9 febbraio 2005, n. 294 >
l’espressione del voto attraverso un ghirigoro, segno grafico di natura incerta, non integra una consapevole dichiarazione di volontà dell’elettore e pertanto non consente l’applicazione del principio del favor voti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Lazio – II Sezione – 18 febbraio 2005, n. 1411 >
è nullo il voto espresso in una scheda che, oltre a riportare un crocesegno sul simbolo di lista e l’espressione di una preferenza a favore di un suo candidato, contiene anche la cancellatura a matita di un secondo crocesegno su altro simbolo con a fianco la dicitura “sbagliato a scrivere” e un’ulteriore scritta, elementi estranei alle esigenze di espressione del voto.
CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA – 11 marzo 2005, n. 122 >
allorché la preferenza si debba esprimere mediante l’indicazione del nome del candidato, la combinazione tra il cognome di un candidato e il diminutivo del nome del candidato sindaco non trova alcuna ragionevole spiegazione. Non è possibile applicare il principio del favor voti in quanto il voto non è attribuito ad alcuno dei due candidati.
CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA – 31 maggio 2005, n. 352 >
è valido il voto espresso in una scheda che presenti delle macchie riconducibili ad inconvenienti di tipografia.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 giugno 2005, n. 3279 >
in caso di valida espressione del voto di lista e di espressione di una preferenza a persona non candidata, per il principio della conservazione del voto è valido il voto di lista e nulla la preferenza.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 giugno 2005, n. 3280 >
le preferenze espresse in favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata sono inefficaci. Un segno trasversale che contrassegni l’intero riquadro della coalizione non permette di individuare la volontà dell’elettore e pertanto non consente di attribuire il voto a nessuna delle liste della coalizione.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 5 luglio 2005, n. 3712 >
non sono nulli i voti espressi in elevato numero con una comune matita, fornita dall’Ufficio di sezione per mancanza di matite copiative, dovendosi escludere la possibilità di identificazione degli elettori.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 20 settembre 2005, n. 4811 >
è nullo il voto espresso per un candidato di una lista il cui simbolo (per errore tipografico) non è riprodotto nella scheda elettorale.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 settembre 2005, n. 4933 >
l’elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomala modalità di espressione possa essere giustificata ragionevolmente da casi fortuiti e non intenzionali. È nullo, in quanto segno di riconoscimento, il voto espresso con la parola “SI” sul rigo della preferenza senza voto per il simbolo; parimenti nullo è il voto espresso con la croce sul simbolo e le lettere “OK” sul rigo della preferenza.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 28 settembre 2005, n. 5187 >
la ripetizione da parte dell’elettore del nome prestampato del candidato sindaco può essere considerata un’espressione rafforzativa del suffragio.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 18 gennaio 2006, n. 109 >
è valido il voto di lista e nullo quello di preferenza contenuti in una scheda in cui è stato barrato il contrassegno ed è stata espressa una preferenza per una persona non candidata, poiché tale espressione non configura in modo inoppugnabile e univoco la volontà di far riconoscere il proprio voto.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 3 febbraio 2006, n. 459 >
il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono portatile non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 3 maggio 2006, n. 2469 >
la giurisprudenza del Consiglio di Stato è improntata al principio per cui la validità del voto va sempre affermata quando dalla scheda è possibile desumere la volontà dell’elettore (articolo 64, primo comma, T.U. 5701/960) e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente elencate nel secondo comma consente la dichiarazione di nullità del voto, che si configura come eccezione a tale principio.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 16 ottobre 2006, n. 6135 >
è riconosciuto valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato nella medesima scheda. È riconosciuto valido il voto espresso con un segno anomalo, formato da due linee affiancate, nel riquadro di una lista.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Sardegna – Cagliari – II Sezione – 9 novembre 2006, n. 2333 >
la riscrittura del nominativo del candidato sindaco unitamente a quello di un candidato della lista votata non costituisce segno di riconoscimento ma rappresenta una indicazione rafforzativa della volontà dell’elettore di voler votare la coalizione ed assegnare la preferenza al candidato consigliere.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 23 gennaio 2007, n. 198 >
applicazione del principio di cui all’articolo 64 del T.U. 267/2000 a una fattispecie in cui la preferenza è stata espressa con il solo nome del candidato.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 31 gennaio 2007, n. 388 >
l’aggiunta del titolo professionale (dott.) al nome del candidato costituisce un’inutile aggiunta e si configura quale segno di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 24 maggio 2007, n. 2629 >
deve attribuirsi valore al voto se si può desumere la volontà dell’elettore nonostante errori ortografici plausibili per la inusualità del cognome del candidato; cognome che graficamente e foneticamente è rapportabile a quello indicato dall’elettore.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Sicilia – Palermo – III Sezione – 31 marzo 2008, n. 434 >
la doppia sottolineatura della preferenza espressa costituisce un oggettivo segno di riconoscimento del voto che di conseguenza deve essere annullato.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Sicilia – Catania – I Sezione – 30 giugno 2009, n. 1208 >
in materia di procedimento elettorale va sempre affermata la validità del voto, ove sia possibile desumere la volontà dell’elettore. Pertanto, sono valide le schede ove sia apposto solo il cognome del marito della candidata, presente nel manifesto elettorale.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Campania – Napoli – II Sezione – 6 novembre 2009, n. 7007 >
l’uso individuale e volontario di una matita diversa da quella in dotazione al seggio elettorale può considerarsi segno di riconoscimento, con conseguente nullità della scheda. Diversamente, un uso generalizzato e ripetuto della stessa, non addebitabile alla volontà degli elettori, non è idoneo a ridurre il principio di segretezza, non consentendo di risalire alla paternità dei voti espressi.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 13 novembre 2009, n. 7104 >
è nulla la scheda sulla quale risultano sbarrati i simboli di due formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un “NO” e l’altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso di un candidato della medesima lista. Infatti, il principio della salvaguardia della volontà dell’elettore, espresso dall’articolo 69, secondo comma, del T.U. 570/1960, non può indurre a ricostruire la volontà dell’elettore con deduzioni che esulano dalle obiettive risultanze della scheda.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Sardegna – Cagliari – II Sezione – 19 febbraio 2010, n. 190 >
non costituisce, di per sé, un sicuro segno di riconoscimento del voto la presenza di un’espressione illeggibile, o solo parzialmente leggibile, nello spazio dedicato al voto di preferenza. Si tratta, infatti, di un’anomalia spiegabile non già con la volontà di farsi riconoscere ma con le difficoltà del cittadino elettore di scrivere correttamente, come può desumersi dagli incerti caratteri grafici adoperati.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Piemonte – Torino – II Sezione – 28 aprile 2010, n. 2087 >
è nullo il voto di preferenza espresso tramite l’indicazione del solo nome del candidato prescelto, atteso che la preferenza deve essere manifestata con l’indicazione del cognome del candidato.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 maggio 2010, n. 3210 >
nel caso di errore materiale nell’indicazione della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda. La cancellazione della preferenza già espressa costituisce chiaro segno di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 21 dicembre 2012, n. 6608 >
devono essere considerate nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Sono pertanto correttamente annullate la scheda che riporti la sottolineatura della preferenza e quella in cui è presente, nel riquadro della lista barrato, un segno grafico simile ad un asterisco.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 7 gennaio 2013, n. 12 >
l’articolo 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 9 settembre 2013, n. 4474 >
le indicazioni che manifestano chiaramente la difficoltà o il disagio fisico dell’elettore nell’esprimere il proprio voto, ma non la sua volontà di renderlo palese a terzi, non sono atte ad invalidare di per sé il voto espresso, posto che non rivelano in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio e l’identità.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 9 settembre 2013, n. 4474 bis >
qualsiasi segno che non evidenzi in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi riconoscere, costituisce voto valido, e l’apposizione del doppio segno di croce per esprimere il voto di lista non può essere ritenuto un segno di riconoscimento.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 17 marzo 2015, n. 1376 >
i segni superflui, quelle eccedenti il modo normale di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso, qualora non sia evidente che l’irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 27 novembre 2015, n. 5379 bis >
correttamente non è stata annullata una scheda contenente una sottolineatura sopra la dicitura “candidato alla carica di sindaco”, in quanto, pur risultando manifestamente superflua ai fini dell’espressione del voto, la sottolineatura non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all’annullamento della scheda.
CONSIGLIO DI STATO – V Sezione – 11 dicembre 2015, n. 5654 >
nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’Ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto. La cancellazione o la alterazione del voto già espresso rende la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato.
Insomma… un vero e proprio zibaldone che ci porta diritti, adesso, al caso concreto.
Deve sapere che agli inizi di marzo del 2024 la Massoneria italiana è squassata da un evento mai accaduto prima nella sua lunga storia. Alle elezioni per il rinnovo della Gran Maestranza si scontrano, infatti, due agguerritissime fazioni, una delle quali – evento mai accaduto prima – si prefigge l’obiettivo di rompere con un passato fatto di negazionismo in tema di infiltrazioni mafiose e di omertà.
Chiariamo subito che la nostra posizione su questo tema è che il Grande Oriente d’Italia rappresenta una Massoneria “pulita”, e dedita principalmente al miglioramento degli associati nel loro contesto sociale. Tuttavia, non possiamo pure non segnalare casi specifici di infiltrazione, da quelli meno conosciuti (vedi https://www.giulianodibernardo.com/contributi-esterni/vito-lauria-e-lo-strano-caso-della-loggia-arnaldo-da-brescia-di-licata-antonino-recca-non-potevano-non-sapere-la-ribellione-di-termini-imerese/ e https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/mafia/cassazione-rigetta-ricorso-straordinario-vito-lauria.html) a quelli, invece, più esplosivi e di tutta evidenza nazionale (https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/12/10/tumbarello-medico-messina-denaro-condanna-news/8223189/).
Dicevamo, paladini della fazione legalitaria sono due illustri personaggi: il primo è l’imprenditore ravennate Leo Taroni, candidato Gran Maestro, il secondo è il notaio messinese Silverio Magno, candidato Grande Oratore (una sorta di Pubblico Ministero nazionale all’interno della nostra Obbedienza, con fortissimi poteri di controllo sugli associati). Leader della parte già al potere è, invece, l’imprenditore nel settore della distribuzione di carburanti Antonio Seminario, calabrese, sponsorizzato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi, senese con un passato in qualche modo legato al Monte dei Paschi.
Per farsi un’idea del contesto, legga qua: https://www.giornalia.com/articoli/silverio-magno-e-la-pastorale-antimafia-nel-grande-oriente-ditalia-perche-affrontare-e-piu-difficile-che-negare/
Per farla breve, dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi a prevalere per una manciata di voti è il candidato Leo Taroni! Vedi: https://www.ravennatoday.it/cronaca/massoneria-il-ravennate-leo-taroni-e-il-nuovo-gran-maestro-del-grande-oriente-d-italia.html. Da qua parte tutto…
La vicenda è lunghissima ed è ben spiegata sul sito ufficiale della “Lista 1”, quella appunto risultata vincente di Leo Taroni, cui necessariamente rimandiamo (basti a questo proposito il titolo fortemente evocativo: “Grande Oriente d’Italia 2024-2025: viaggio nel profondo della notte“): https://www.grandeorienteitalia.it/2026/01/10/grande-oriente-ditalia-2024-2025/.
In pratica, iniziano ad essere poste in essere tutta una serie di decisioni “sui generis“, e a nostro avviso dissennate, da parte degli organi elettorali interni al G.O.I., tese a contrastare ed infine annullare il risultato elettorale democraticamente fuoriuscito dalle urne: vedi, per una disamina, Il Fatto Quotidiano del 10 marzo 2024: https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/03/10/massoneria-seminario-eletto-gran-maestro-del-goi-ma-lo-sconfitto-taroni-annuncia-ricorso-chiuso-il-canale-del-cavaliere-nero/7474955/.
Il ricorso del Gran Maestro eletto Leo Taroni viene nel frattempo presentato alla magistratura civile, ma i mesi passano, e nel frattempo vengono pian pian espulsi dall’Ordine tutti quei “fratelli” considerati “rompiscatole” perché vicini a Leo Taroni. Lo stesso Silverio Magno è allontanato, vedi il Corriere della Sera: https://www.corriere.it/cronache/26_gennaio_13/massoneria-a-messina-espulso-il-notaio-silverio-magno-cacciato-chi-critica-ma-graziati-i-mafiosi-35422831-76e2-4ce1-ab49-90b395bfdxlk.shtml e https://www.stampalibera.it/2026/01/13/massoneria-il-caso-del-notaio-messinese-silverio-magno-cacciato-chi-critica-ma-graziati-i-mafiosi/.
Ora arriviamo a noi…
Gentile Golia, e gentile Redazione de “LE IENE”, la domanda a questo punto dovrebbe essere: “Perché dopo tutto questo gran casino nazionale veniamo solo adesso a voi?”
Non certo perché questa sia la prima battaglia pubblica che conduciamo, perché già l’estate scorsa avevamo collaborato con il settimanale L’ESPRESSO, tramite il giornalista Gabriele Cruciata e la giornalista Jessica Perra (come Notizie massoniche italiane), a denunciare un altro filone veramente triste del malcostume della Massoneria nazionale e maltese: https://lespresso.it/c/inchieste/2025/7/15/loggia-malta-flos-mundi-operato-italia-benestare-goi/55485, partita poi vinta su tutta la linea sei mesi più tardi: https://www.liberomuratore.com/2026/02/19/s-g-l-o-m-malta-chiude-ufficialmente-lera-cusens-il-nuovo-gran-maestro-conrad-vella-mai-piu-logge-transfrontaliere-la-rabbia-del-segretario-della-flos-mundi-caruso/, ma perché oggi siamo molto più scoraggiati, e ci sentiamo quasi “figli di un Dio minore”. Impotenti di fronte a quella che percepiamo come una immane ingiustizia, che va molto oltre la nostra possibilità d’azione, nonostante la nostra consueta puntuale denuncia.
Il punto riguarda, infatti, la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma. La quale nel volgere di quasi due anni, e con in mezzo un esposto di Leo Taroni al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente Sergio Mattarella, che lo presiede per diritto costituzionale, ha virato da una ovvia e puntuale applicazione del principio del “favor voti”, nella controversia civile che vede Leo Taroni opposto al G.O.I., ad una rocambolesca arrampicata sugli specchi per tentare di giustificare, tra fraintendimenti grossolani e totali svarioni giuridici (sempre ad avviso degli scriventi), uno status quo frutto della prepotenza del più forte.
Ma non è per partigianeria, ripetiamo, che Vi abbiamo voluto scrivere, ma perché riteniamo che qua ci sia in gioco molto di più che una semplice questione civilistica.
Perché di fatto, come è stato scritto in una ordinanza, individuare nel Presidente di Seggio massone un soggetto capace di annullare a piacimento il voto elettorale di altri associati (magari non graditi), alza l’attenzione su tutta la XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma e sul suo Presidente dott. Giuseppe Di Salvo.
Ci siamo chiesti, infatti, perché in quasi due anni la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma è passata dalla corretta interpretazione del principio ordinamentale del “favor voti”, espressa nel ’24 in una ordinanza dal giudice Maurizio Manzi, ad una situazione così confusa e svirgolata?
E lo abbiamo chiesto pubblicamente, argomentando con rispetto ma anche con la necessaria e dovuta fermezza (negli articoli il tutto è spiegato molto bene):
Ovviamente nessuna risposta ci è giunta e disperiamo ci possa arrivare.
Come potete constatare (ultimo articolo in ordine cronologico), anche la recentissima sentenza n. 831 del 2 febbraio 2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è tornata a ribadire il principio di preservazione e validità delle schede elettorali, consolidando l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la conservazione del voto rispetto all’annullamento per vizi puramente formali.
Addirittura, nel caso di specie, sono state ritenute valide dal Consiglio di Stato ben tre schede che riportavano il nome del cane del candidato sindaco di Porto Viro (Rovigo).
In queste schede, decisive per il risicatissimo esito elettorale, gli elettori non avevano scritto il nome del candidato sindaco Mario Mantovan, bensì quello del suo amico a quattro zampe Thor, mascotte della sua campagna elettorale social.
Ci chiediamo, e vi chiediamo, allora: “Se il principio del favor voti è tanto radicato nella unanime giurisprudenza italiana, perché Leo Taroni, espressione di una Massoneria legalitaria, risultato il candidato più votato alle elezioni per la Gran Maestranza del G.O.I., non può fare il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia?“
A chi dà fastidio Leo Taroni?
Concludiamo questa nostra lunga e-mail con i riferimenti di contatto di Leo Taroni, dell’Avvocato di Leo Taroni Lorenzo Borrè, con il contatto dell’Avvocato omissis, braccio destro di Leo Taroni e del Grande Oratore eletto Silverio Magno. Con la speranza che possiate dargli una mano a far conoscere al grande pubblico le ingiustizie di cui sono stati vittime.
Aggiungiamo, da ultimo, che la Massoneria americana è attenta spettatrice di quanto sta accadendo nel Grande Oriente d’Italia, e qualche settimana fa la Gran Loggia dell’Alaska ha tolto il riconoscimento al G.O.I. proprio a motivo dei presunti brogli elettorali che fin qui Vi abbiamo denunciato. Vedi: https://calabria7.news/attualita/massoneria-la-gran-loggia-dellalaska-rompe-con-il-grande-oriente-ditalia-polemica-su-elezioni-e-governance/ e https://ilquotidianoditalia.it/massoneria-rottura-tra-g-l-alaska-e-g-o-i/.
Nel caso, invece, il nostro approccio dovesse fermarsi qua, vi ringraziamo comunque per averci prestato attenzione e vi salutiamo con grande affetto.
Voce di Hiram (t.me/vocedihiram)