Continua la polemica Telegram sul “favor voti”, dopo la Lettera di Leo Taroni al cane Thor di Porto Viro. Pubblichiamo un estratto dell’ultima sentenza sul tema del Consiglio di Stato, che pare contraddire quanto affermato, sul principio ordinamentale, dalla recente ordinanza della giudice Flora Mazzaro della XVI Sezione Civile “specializzata” del Tribunale di Roma
Estratto della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 831 del 2 febbraio 2026
18. Quanto al primo punto, in relazione all’articolo 64, secondo comma, n. 2) del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, l’elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda. Devono considerarsi nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245) evenienza che qui non ricorre in alcun modo, come risulta evidente dagli atti di causa e come sottolineato nella puntuale e dettagliata motivazione della sentenza impugnata. D’altronde, il voto è da considerarsi valido tutte le volte in cui la volontà dell’elettore possa rilevarsi in maniera univoca.
18.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (richiamata dalla sentenza della Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 552) è consolidata nel senso di ritenere che “l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ‘ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore’, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (Cons. Stato, sez. V, n. 7241/2009). In altri termini, ‘La regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, cioè, sostanzialmente, un limite legale al principio del favor voti. 39.2. Invero, l’espressione «in modo inoppugnabile», utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, dunque, «deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento «solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato» (Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523)”.
18.2. Va poi ricordato che nel giudizio elettorale grava sul ricorrente l’onere di fornire almeno un principio di prova, nel senso che deve indicare le contestazioni contenute nei verbali elettorali onde evitare che il giudizio si connoti per una finalità esplorativa, siccome volto a promuovere in via giudiziale il rinnovo dello scrutinio dei voti espressi dal corpo elettorale (Consiglio di Stato sez. V, 28 giugno 2016, n. 2901). Di tali principi il TAR ha fatto buon governo ritenendo (correttamente) che le censure e la documentazione allegata fossero fondanti richieste esplorative (aggiunge questo Collegio che l’intento esplorativo è flagrante data, tra l’altro, la genericità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista).
18.3. Sebbene in sede di contenzioso elettorale l’onere della prova debba essere valutato con minore rigore, i motivi non possono però risolversi in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d’ufficio, dell’operato dei seggi elettorali; l’onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., in rapporto all’art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 10 luglio 2024, n. 6182) evenienza che qui pacificamente non ricorre. Le dichiarazioni sostitutive per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell’attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato. Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch’essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (Consiglio di Stato, sez., II, 9 gennaio 2024, n. 316).
18.4. Anche sulla questione della prova di resistenza, le conclusioni cui è giunto il primo Giudice sono da condividere dato che nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Consiglio di Stato sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).
18.5. Va anche precisato che nelle verbalizzazioni dei seggi elettorali le omissioni o errori costituiscono semplici irregolarità, in quanto ciò non preclude l’accertamento della volontà degli elettori e non influisce sulla regolarità della sua formazione, né pregiudica la libertà di espressione del voto stesso.