“Neppure la P2 aveva mai osato tanto”: si potrebbero tranquillamente riprendere la parole del prof. Claudio Bonvecchio a proposito della chiamata alle armi, a Rimini, dei Maestri Venerabili impegnati addiorittura in una “interpretazione autentica” dei principi costituzionali sulla libera espressione del voto. Un Fratello scrive: ” Ma cosa vogliono interpretare? Non sono giuristi, sono quattro cognioni che vanno in riviera per andare a baldracche!”
Non c’è pace nel Grande Oriente d’Italia targato “Stefano Bisi”. Il Gran Maestro senese è infatti ormai – a tutti gli effetti – una calamità naturale per la Massoneria italiana. Soprattutto dopo il disconoscimento del G.O.I. operato dalla Gran Loggia Svizzera ALPINA, che si appresta a rendere pubblico l’atto, già votato in segreto a Berna dal Gran Collegio. La G.L.S.A. sarà ospite l’11 aprile prossimo ai Lavori di Gran Loggia della G.L.R.I., respirando sicuramente un’aria “italiana” più pulita.

Ma torniamo al fatto nostrano. Perché sta circolando, da venerdì sera, presso le Segreterie delle Logge lealiste del G.O.I., un documento a firma digitale “Raffaele d’Ottavio”, in verità molto grave, perché tenta – senza utilizzare neppure troppo “unguento” – di perculare pubblicamente la giudice Flora Mazzaro e la sua decisione in merito al fatto che una Assemblea associativa – quale è quella riunita in Gran Loggia nel G.O.I. – non può fare affatto tutto quello che vuole, o almeno non lo può fare in uno Stato di Diritto:

Il documento a firma Raffaele D’Ottavio è in questo senso gravissimo, perché ripropone esattamente lo schema già bocciato dalla giudice Mazzaro, e lo fa in piena continuità con la dottrina “Melani” della prevalenza della “Legge massonica” su quella “Repubblicana” dello Stato Italiano.
La nostra Redazione è in grado di pubblicare integralmente il testo, lesivo dell’ordinamento giudiziario, redatto dall’avv. D’Ottavio:
Oggetto: richiesta ex art. 87 Regolamento GOI di convocazione della Gran Loggia Straordinaria in prosecuzione di quella ordinaria già convocata per il 6 e 7 marzo 2026.

Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro del GOI, fratello Stefano Bisi,
il sottoscritto Fr:. _______________________________________________________Maestro Venerabile della R:.L:.________________________________________n°._________ all’Or:. di ___________________________________________:
vista la ordinanza emessa in data 28 u.s. nel proc. n. 44698-1/2025 con la quale il Tribunale Civile di Roma, XVI° Sezione, ha disposto, inter alia, la sospensione cautelare delle delibere assunte dalla Gran Loggia il 5/6 aprile 2025 con le quali è stato annullato il procedimento elettorale indetto con decreto n. 451/SB e rieditate nuove elezioni, ritenendo ad una sommaria cognizione propria del procedimento cautelare che: <<….dalla lettura delle norme della Costituzione e del Regolamento Goi sembra potersi desumere che la Gran Loggia non abbia poteri decisionali in materia di annullamento delle elezioni>> e che: <<Deve tuttavia considerarsi che il potere di annullamento delle elezioni non è espressamente previsto dal Regolamento del Goi>> ed infine che: <<il sistema sopra delineato in materia di elezioni, le garanzie previste dalle norme della Costituzione e del Regolamento Goi a tutela della volontà degli elettori, inducono a ritenere che l’annullamento delle elezioni non possa che derivare dall’accoglimento dei ricorsi elettorali, in ipotesi talmente gravi da inficiare il risultato elettorale nel suo complesso>>;
vista la ordinanza emessa in data 25.10.2024 nel proc. n. R.G. n°34800-1/2024 con la quale il Tribunale Civile di Roma, XVI° Sezione, ha disposto, inter alia, la sospensione cautelare della proclamazione del nuovo Gran Maestro e dell’insediamento dei Membri Effettivi di Giunta per il quinquennio 2024-2029, ritenendo ad una sommaria cognizione propria del procedimento cautelare che:<<la Commissione Elettorale Nazionale del G.O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai singoli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull’intero territorio nazionale>> e che << non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del G.O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa ( che, come noto, non sono fonti del diritto)>>;
vista la sentenza emessa in data 15.11.2024 dalla Corte Centrale Sezione Elettorale del GOI con la quale sono stati accertati fatti talmente gravi da inficiare l’intero procedimento elettorale;
ritenuta la necessità ed urgenza di convocare la Gran Loggia Straordinaria in prosecuzione a quella già convocata per il 6 e 7 marzo 2026 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
- Interpretazione autentica dell’art. 28 della Costituzione GOI al fine confermare o negare che la Gran Loggia ha il potere di annullare e rieditare le elezioni del nuovo Gran Maestro e dei componenti elettivi della Giunta del GOI ex art. 108 Regolamento GOI e conseguente adozione delle opportune emanazioni, modifiche, abrogazioni e/o integrazioni dell’art. 28 della Costituzione con espressa inclusione o esclusione dei relativi poteri e di ogni altra modifica che si renda necessaria alle fonti di regolamentazione interna;
- Interpretazione autentica dell’art. 209 quater Regolamento GOI al fine di confermare o negare se le sezioni per i ricorsi elettorali dei Tribunale Circoscrizionali e della Corte Centrale hanno il potere di annullare le elezioni, ed in particolare, per quanto attiene la Corte Centrale, quelle del nuovo Gran Maestro e dei componenti elettivi della Giunta del GOI e conseguente adozione delle opportune emanazioni, modifiche, abrogazioni e/o integrazioni dell’art. 209 quater Regolamento GOI con espressa inclusione o esclusione dei relativi poteri e di ogni altra modifica che si renda necessaria alle fonti di regolamentazione interna;
- Interpretazione autentica dell’art. 114 Regolamento GOI al fine di confermare o negare se la Commissione Elettorale Nazionale del G.O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione a tutte le contestazioni da qualunque fratello maestro avente diritto al voto formulate presso le sezioni elettorali, gli uffici circoscrizionali regionali o la CEN, ovvero solo alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai soli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull’intero territorio nazionale;
- Adozione e Interpretazione autentica della circolare contenente le prescrizioni elettorali in uso da oltre un ventennio al fine di confermare o negare se la mancata rimozione del talloncino identificativo apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di nullità del voto espresso e conseguente adozione delle opportune emanazioni, modifiche, abrogazioni e/o integrazioni della predetta circolare quale fonte di regolamentazione interna;
e compatibilmente e in conformità alle superiori deliberazioni
- Revoca e annullamento del procedimento elettorale ex artt. 108 e ss Regolamento GOI indetto con decreto n. 451/SB, in quanto i vizi e le irregolarità emerse nel procedimento ex art. 209 ter Regolamento GOI rendono necessario ripetere il procedimento elettorale a garanzia della corretta espressione del voto e della massima partecipazione;
e in ogni caso
- Immediata indizione di nuove elezioni ex artt. 108 e ss Regolamento GOI da celebrare entro due mesi dalla delibera di Gran Loggia e con espressa previsione di deroga di ogni termine di tempo e/o scadenza prescritti.
chiede
che, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento del GOI, venga convocata la Gran Loggia Straordinaria in prosecuzione a quella già convocata per il 6 e 7 marzo 2026 per discutere e deliberare sui superiori punti all’ordine del giorno.
Firma
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Le reazioni
Le reazioni non si sono fatte attendere, e sui Canali Telegram di Notizie Massoniche Italiane e Vamu sono apparsi numerosi messaggi di protesta contro il documento dell’avv. D’Ottavio.
La sensazione è stata la stessa ad ogni latitudine, da un lato la consapevolezza di quanto fosse sbagliato il tentativo di perculare – in maniera tanto smaccata – un magistrato della Repuibblica, dall’altro le potenziali conseguenze catastrofiche qualora la giudice Flora Mazzaro fosse informata del tentativo di perculamento posto nei suoi confronti dai vertici del G.O.I.
A questo proposito c’è anche chi ha paventato la possibilità di un commissariamento giudiziale di ciò resta dell’Ordine.
Il malumore, insomma, monta ogni giorno di più, e a farne le spese sarebbero soprattutto i Maestri Venerabili dell’Osservanza, che non sarebbero giudicati in grado – dai loro “fratelli” – di prendere le rilevanti decisioni giuridiche, in regime di “interpretazione autentica”, volute dall’avv. D’Ottavio e da Stefano Bisi:
“BASTAAAAAA!!!!
Fratelli dove vogliamo andare?
Adesso ci vogliono far credere che vanno quattro coglioni a Rimini, a trombarsi come sempre le baldracche di turno, e fanno l”interpretazione autentica’????
Cerchiamo di essere uomini, per una volta , e non caporali!
Quel foglio che sta circolando è una ignominia per tutti noi!
P.S. per Borrè: lo potrebbe lui inviare alla giudicessa Mazzaro? Con un messaggino del tipo ‘ ti stanno prendendo per fessa! ‘
Quanto alla Gran Loggia Alpina, finalmente qualcosa si muove!
Bisi e Seminario sono un insulto a tutta la massoneria del mondo!”

e ancora, sempre con l’accusa di andare con le “disoneste” peripatetiche:
“Ma poi… quale interpretazione autentica?
Nel 2014 i voti con i talloncini furono accettati.
Taroni è stato derubato di circa 250 voti. Questa è l’interpretazione autentica.
I nostri Maestri Venerabili stiano pure nel lettone, con le loro mogli… non c’è bisogno di andare a puttane a Rimini.“

Mai la Massoneria era caduta così in basso, e mai un avvocato massone era stato accusato così apertamente di sedizione nei confronti di un potere dello Stato.