Cambia tutto nel Grande Oriente d’Italia: con un secondo documento sulla Giustizia massonica, denominato “De articulo 187 Regularum Ordinis” Antonio Seminario traduce in ambito giuridico le linee guida già tracciate sull’Etica e la moralità. con il nuovo criterio esegetico regolamentare del “garantismo relativo”, da lui stesso ideato, il rossanese spazza via, d’un sol colpo, le zone d’ombra che finora avevano caratterizzato l’operato dei vertici del G.O.I. in tema di infiltrazioni mafio-‘ndranghetiste nell’Ordine
DE ARTICULO 187 REGULARUM ORDINIS
Carissimi Fratelli,
più volte chiamato in causa, sento il dovere di intervenire su un tema che ha alimentato e continua ad alimentare polemiche e fraintendimenti in seno all’Ordine: la corretta interpretazione dell’art. 187 del nostro Regolamento.
L’articolo recita:
1° Comma: In caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria profana, il Fratello indagato od imputato può essere sospeso dal Gran Maestro fin quando non fornisca la prova dell’archiviazione, del proscioglimento od assoluzione per i capi d’accusa che hanno determinato il provvedimento restrittivo.
2° Comma: Nell’ipotesi che i fatti addebitati costituiscano anche colpa massonica, il Grande Oratore formula una Tavola d’accusa.
3° Comma: Il processo massonico viene immediatamente sospeso dopo la notificazione della tavola d’accusa sino alla definizione del processo da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Innanzitutto, reputo doveroso sottolineare la rilevanza del contenuto testuale.
È in trattazione, infatti, una fattispecie molto grave, la privazione della libertà personale di un Fratello operata dall’autorità giudiziaria dello Stato.
L’articolo in questione si propone tre finalità precise: 1) La tutela della dignità massonica del Fratello colpito dal grave provvedimento profano; 2) La tutela dell’onorabilità dell’Ordine; 3) Il rispetto del provvedimento profano, quando non in contrasto con le finalità tradizionali della Libera Muratoria.
Al fine della specifica valutazione delle interrelazioni tra le anzidette finalità ho inteso riunire, nelle scorse settimane, una commissione formata da Fratelli giureconsulti esperti di diritto delle associazioni private, diritto penale e diritto costituzionale. Quanto andrò adesso ad esporre costituisce il frutto di questo lavoro preliminare.
- IL MERITO DELL’ART. 187 DEL REGOLAMENTO DELL’ORDINE
Al 1° Comma è dichiarato il campo d’applicazione cui l’articolo si riferisce: “Provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria profana”. Quindi, non semplici “avvisi di garanzia” e non provvedimenti per i quali l’autorità giudiziaria profana ritenga di non predisporre la grave misura cautelare della limitazione della libertà personale.
Nel merito: se quanto dedotto nel provvedimento giudiziario profano che limita la libertà individuale del Fratello è ritenuto, dal Gran Maestro, formalmente non in contrasto con i principi massonici (ad esempio: un arresto per mero reato d’opinione), questi può disporre la sospensione del Fratello interessato dall’attività massonica, fino a quando egli: “non fornisca la prova dell’archiviazione, del proscioglimento od assoluzione per i capi d’accusa che hanno determinato il provvedimento restrittivo”.
È bene precisare che, finora, l’interpretazione operata dai Gran Maestri che si sono succeduti nella carica è sempre stata pienamente conforme al rispetto di questo dettato normativo, e non appaiono in alcun modo giustificate le mistificazioni prodotte da più parti in merito a presunte “disapplicazioni” o “errate interpretazioni” del testo regolamentare.
Fin qua tutto corretto, senonché l’art. 187 prosegue con un 2° Comma che ha ingenerato confusione. Esso recita: “Nell’ipotesi che i fatti addebitati costituiscano anche colpa massonica, il Grande Oratore formula una Tavola d’accusa”. Il tempo verbale utilizzato al presente – “formula” – non è stato finora ritenuto vincolante, per il Grande Oratore, a fornire un presupposto certo e sicuro per l’elevazione di una Tavola d’accusa nei confronti del Fratello limitato dall’autorità giudiziaria statale nella sua libertà personale, pur in presenza di comportamenti oggettivamente antimassonici dedotti nel provvedimento profano.
Questa interpretazione è corrisposta ad un criterio esegetico perfettamente confacente a periodi storici nei quali la nostra Istituzione è stata sottoposta ad attacchi profani di inusitata violenza, che hanno ingenerato nei vertici dell’Ordine la legittima volontà di tutelare in maniera assoluta tutti gli affiliati da procedimenti giudiziari risultati spesso pretestuosi e destituiti, alla risultanza finale, del necessario fondamento.
Questa interpretazione garantistica, che ho definito “assoluta”, oggi non è più adatta, e la sua applicazione non sembra oltremodo opportuna.
La più volte dimostrata estraneità della Massoneria italiana, complessivamente considerata (almeno dai tempi remoti di quello che fu il tumore della P2, peraltro stroncato nel seno stesso del Grande Oriente d’Italia), ai fenomeni più marcati della criminalità organizzata nazionale, impongono oggigiorno un cambio di passo.
Sono perciò convinto che quel tempo verbale indicato al presente – “formula” – nell’art. 187, vada recuperato nella sua ritrovata imperatività, e ciò in collegamento con gli ulteriori dettati regolamentari in grado di trasformare la Tavola d’accusa per condotta antimassonica, cui si riferisce, nel potenziale provvedimento d’espulsione dal nostro Ordine del Fratello che, delinquendo, ha oltrepassato i landmarks della nostra Tradizione morale, prima ancora che della nostra Costituzione.
Ho voluto appellare “garantismo relativo” questa nuova metodologia interpretativa dell’art. 187 del nostro Regolamento.
Tutto ciò, peraltro, in pieno accordo con il 3° Comma dello stesso articolo, che – lo ricordo – recita: “Il processo massonico viene immediatamente sospeso dopo la notificazione della tavola d’accusa sino alla definizione del processo da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
L’affiliato risulterà pertanto tutelato dalla sospensione degli effetti della Tavola d’accusa fino all’ultimo grado di giudizio, quando si produrrà la sentenza definitiva.
- IL PROBLEMA “TEMPORALE”
Si è dunque posta la problematica del momento nel quale far scattare, per il Grande Oratore, il dovere di elevare la Tavola d’accusa nei confronti del Fratello destinatario della misura cautelare profana.
Tale dovere, inquadrato temporalmente troppo presto, andrebbe a ledere la prerogativa del Gran Maestro in ordine al provvedimento sospensivo del Fratello, di propria esclusiva pertinenza.
In ragione di questa considerazione ho io stesso suggerito alla commissione di giureconsulti da me presieduta di considerare ragionevole l’elevazione della Tavola d’accusa, da parte del Grande Oratore, immediatamente dopo l’eventuale condanna del Fratello nel Primo Grado di giudizio.
Ciò principalmente per due considerazioni: la prima, quella di fornire al Grande Oratore piena dignità d’iniziativa in un tempo presumibilmente molto successivo alla prima azione sospensiva posta in essere dal Gran Maestro; la seconda, quella di aver ancor più chiaro il quadro accusatorio, posto al vaglio positivo – a quel punto – non solo del Pubblico Ministero ma del Giudice di merito.
Questo passaggio interpretativo dal “garantismo assoluto” al “garantismo relativo” costituisce, per il nostro Ordine e per tutti noi, un passo in avanti epocale nella direzione di un modello regolamentare in grado di rapportarsi in maniera ancor più trasparente nei confronti dello Stato. Nel pieno rispetto di quel principio di legalità verso cui ho la ferma intenzione di uniformare il mio mandato.
Antonio Seminario