Colpo di scena nel Grande Oriente d’Italia. Dopo l’Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. XVI Civile – del dr. Manzi (27/10/2024), e quella sempre del Tribunale di Roma – Sez. XVI Civile – del dr. Di Salvo (27/11/2024), che esautorano i vertici dell’Istituzione dai pieni poteri legali di rappresentanza, soffiano sempre più forti i venti di tempesta sul “vascello”, dove si tenta, con ogni mezzo, una sempre più impossibile resistenza
Nel pomeriggio della giornata di ieri, prima su Libero Muratore Channel (Consiglieri Carteny e Versaci), e poi nella serata su Notizie Massoniche italiane (Consigliere Gualdoni), va in scena la prima rivolta dei Consiglieri dell’Ordine di cui si abbia notizia storica precisa in seno al Grande Oriente d’Italia.

Parole durissime, quelle rivolte dagli insorti all’indirizzo di Stefano Bisi, disconosciuto formalmente come rappresentante legale dell’Ordine.
Così Vincenzo Carteny, Consigliere dell’Ordine attivo e quotizzante nella R.L. Costantino Nigra – Castelli Romani, n. 706 all’Oriente di Velletri:
«Con riferimento alla “Convocazione” della riunione CdO del 01.12.2024, rilevo quanto segue:
- che la stessa è intervenuta in epoca successiva alla nota ordinanza 28.10.2024 (All.1) resa dal Giudice Manzi del Tribunale di Roma con la quale lo stesso ha sospeso la proclamazione del Gran Maestro insediato, Fr. A. Seminario;
- che la c.d. ‘prorogatio imperii’ cui fa riferimento il Fr. S. Bisi già Gran Maestro, attesa la intervenuta ed oggettiva discontinuità fra la “cessazione” del 6.4.2024 e la pretesa “riattivazione” del 2.11.2024, a tutto voler concedere, può estendersi alla sola ordinaria amministrazione volta ad assicurare il funzionamento della Associazione Culturale non riconosciuta Grande Oriente d’Italia;
- che con propria ordinanza il Tribunale di Roma in data 27.11.2024 attesa la riconosciuta carenza di legittimazione a rappresentare il GOI sia in capo al GM insediato Fr. A. Seminario, che evidentemente in capo all’Ex GM Fr. S. Bisi ha disposto la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e che detto provvedimento testualmente recita, “procede d’ufficio alla nomina di un Curatore Speciale per il Grande Oriente d’Italia preso atto dell’ordinanza emessa da questo Tribunale in data 28.10.2024 nella persona dell’Avv. Raffaele Cappiello” (All.2);
- che dal punto di vista squisitamente iniziatico, a mente degli artt. 29, 31 e 32 della Costituzione del GOI sulle funzioni e competenze del GM, è di palese evidenza che sia in tale Ufficio insita una pienezza di poteri che, per converso, risulta totalmente incompatibile con una sua “scissione” tra piano iniziatico e profano, giuridico ed amministrativo, in quanto il primo è strettamente connaturato agli altri e gli altri risultano vuoti/incompleti senza la sostanza del primo;
considerato che, date le evidenze di cui sopra, la convocazione ridetta si appalesa come illegittima e/o inesistente essendo proveniente dal già GM Fr. S. Bisi, allo stato e per quanto sopra esposto, è privo dei necessari poteri per poter convocare alcuna riunione del Consiglio dell’Ordine.
Nella mia qualità di appartenente al Consiglio dell’Ordine, e per quanto di mia competenza, atteso quanto sopra, contesto e disconosco pertanto sin da ora le decisioni che in sede di riunione del 01.12.2024 verranno eventualmente prese, per essere le stesse irrimediabilmente affette da nullità assoluta perché genetica, cioè a partire dalla convocazione stessa.
Per tutti i suesposti motivi, non parteciperò.
Con il TFA.»
Gli fa eco il Consigliere Francesco Versaci, della Circoscriozione Lombardia, che indirizza la sua missiva sia al Segretario del Consiglio dell’Ordine Umberto Busolini sia al Presidente del Collegio Circoscrizionale MM.VV. Lombardia Gaspare Trizzino:
«in data 11/11/2024 ho ricevuto, con molta sorpresa, una email a firma del Fr. Emanuele Melani nella qualità di Gran Segretario del Grande Oriente d’Italia (“GOI”), con allegato decreto di convocazione del Consiglio dell’Ordine (“CdO”) presso Villa Il Vascello in Roma per il giorno 01.12.2024, con indicazione dell’ordine del giorno (peraltro assai generico).
Tale decreto è intestato al Fr. Stefano Bisi come Gran Maestro ed è sottoscritto dallo stesso, oltre che dal Fr. Melani.
È ormai ben nota a tutti, sia all’interno che all’esterno della nostra Comunione, la situazione di gravissima irregolarità in cui versa attualmente il GOI, rilevata con l’Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. XVI Civ. – dr. Manzi del 27/10/2024, con cui è stata disposta la sospensione cautelare dei provvedimenti interni di validazione delle elezioni del Fr. Antonio Seminario quale Gran Maestro.
A seguito di detto provvedimento giudiziario, il Fr. Bisi si è autoproclamato, in maniera del tutto illegittima, quale Gran Maestro ed ha assunto, senza diritto alcuno, il controllo della nostra Comunione in difetto di alcun valido titolo iniziatico prima ancora che giuridico.
Difatti, come ben noto, è palesemente inapplicabile nella fattispecie l’istituto della cd. “prorogatio imperii”, invocato dal Fr. Bisi per legittimare l’indebita appropriazione della funzione apicale del GOI.
Ma la mia sorpresa è stata ancora più forte, allorché ho potuto rilevare che la convocazione del CdO non è stata ritirata – come invece mi sarei aspettato – in seguito alla nuova Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. XVI – Presidente dr. Di Salvo del 27/11/2024, che ha formalizzato tale difetto di legittimazione di potere e di rappresentanza, rispettivamente, in capo ai FF. Bisi e Seminario, giungendo addirittura alla nomina di un professionista profano quale curatore speciale del GOI.
Mi duole ribadire, quindi, che ogni atto assunto a nome del GOI dal Fr. Bisi come dal Fr. Seminario, è in radice illegittimo e in ogni caso nullo, stante l’assoluta carenza di poteri (anche provvisori) di direzione e/o di rappresentanza della nostra Istituzione.
Allo stesso modo, la convocazione del Consiglio dell’Ordine è illegittima e giuridicamente inesistente in quanto proviene da soggetti privi di potere alcuno, autoqualificatisi senza alcuna base di legittimità come detentori del potere di convocazione del predetto organo del GOI.
Analogamente, sarà altrettanto illegittima e affetta da radicale nullità qualsiasi deliberazione che venisse eventualmente assunta nel corso della medesima riunione, potendo ciò costituire atto in danno delle prerogative dei membri del CdO.
La nostra Comunione versa in una situazione di assoluta confusione, e ciò produce tra i Fratelli un clima di disagio e di disaffezione, e quindi la volontà di distacco da essa.
È quindi necessario che ciascuno di noi – io per primo – si assuma, senza tentennamenti o calcoli di convenienza, le proprie responsabilità di fronte a tutti i Fratelli, oltre che al cospetto del GADU, soprattutto per tutelare la natura iniziatica e tradizionale della nostra Istituzione.
Per le ragioni sin qui illustrate, sono quindi costretto a comunicare che non parteciperò alla riunione del CdO in parola, poiché non riconosco valida e legittima la relativa convocazione per difetto di legittimazione e di rappresentanza del GOI da parte dei firmatari della stessa.
In ogni caso, mi riservo ogni azione a tutela dei miei diritti ed interessi, in particolare quelli correlati alla mia funzione di Consigliere dell’Ordine.
Chiedo e comunque autorizzo la diffusione della presente comunicazione ai FF. Consiglieri e alla Comunione.
Con TFA»
Chiude il trittico dei valorosi irredentisti il Consigliere Flavio Gualdoni, ancora della Circoscrizione Lombardia:
«con riferimento alla e-mail dell’11 Novembre 2024, a firma del Fr. Emanuele Melani in qualità di Gran Segretario del GOI, che trasmetteva il Decreto n. 486/SB sottoscritto dal Fr. Stefano Bisi quale Gran Maestro, in cui era convocato il Consiglio dell’Ordine presso villa Il Vascello in Roma per il giorno 1° Dicembre 2024, dopo aver atteso fino all’ultimo giorno eventuali circostanze che potessero modificare la situazione sotto descritta, osservo quanto segue:
- la nostra Comunione attraversa una fase di particolare difficoltà nell’attribuzione dei poteri apicali sia di rappresentanza che iniziatici, come peraltro evidenziato dall’Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. XVI Civ. – dr. Manzi del 27/10/2024. Tale Ordinanza, resa pubblica in data anteriore alla e-mail di convocazione del CdO, ha come noto sospeso in via cautelare l’investitura del Fr. Antonio Seminario quale Gran Maestro, congiuntamente agli altri membri della sua Giunta, indipendentemente dalla proclamazione in Gran Loggia del 6 Aprile che, di fatto, determinava la fine del precedente mandato di Gran Maestro del Fr. Stefano Bisi;
- la riattivazione dei poteri dei vertici del GOI in carica prima della Gran Loggia, decisa il 2 Novembre 2024 (“prorogatio imperii”), qualora legittimamente applicabile, appare comunque di dubbia estendibilità ad atti che non siano di ordinaria amministrazione nella conduzione dell’Associazione Grande Oriente d’Italia, in assenza di continuità della catena iniziatica prima ancora che per considerazioni puramente giuridiche;
- la convocazione del CdO non è stata annullata, come mi sarei aspettato, dopo la nuova Ordinanza del Tribunale di Roma – Sez. XVI – del 27/11/2024, Presidente Dr. Di Salvo, che ha sancito, con la nomina di un curatore processuale, il difetto di legittimazione di potere e di rappresentanza tanto del Fr. Antonio Seminario, GM insediato prima dell’Ordinanza del dr. Manzi, quanto del Fr. Stefano Bisi, precedente Gran Maestro.
La carenza di poteri giuridicamente riconosciuti di conduzione e/o di rappresentanza della nostra Istituzione rende a mio avviso quanto meno assai dubbia la validità di qualsiasi atto straordinario, quale appunto la convocazione del Consiglio dell’Ordine, emanato da chiunque fosse privo di tale potere, per quanto autorevole possa essere stato il suo precedente contributo al GOI.
Analogamente, sarebbe nulla qualsiasi deliberazione che venisse assunta nel corso della medesima riunione.
Nella mia qualità di Consigliere dell’Ordine, alla luce dei miei obblighi di concorrere con tutte le mie capacità alla tutela della legittimità degli atti del GOI, con il più assoluto spirito di servizio nei confronti di tutti i Fratelli, mi vedo oggi costretto a comunicare che non parteciperò alla riunione del CdO per difetto di legittimità della convocazione».
Gli atti formali di palese rivolta trovano ovviamente l’avvallo dell’Alto comando delle Forze massoniche riunite, guidato dal legittimo Gran Maestro Leo Taroni, il cui esercito avanza ormai spedito non solo nelle Aule giudiziarie ma anche all’interno degli Organismi di controllo dell’Istituzione.

Il comando di Leo Taroni appare sempre più come volto alla liberazione del Grande Oriente d’Italia dalla cappa di affarismi e negazionismo che l’hanno tenuto in ostaggio negli ultimi quindici anni, a partire cioè dall’ultimo lustro del famigerato'”Imbroglio Raffi“.
Lo scontro non potrà avere che un solo legittimo vincitore, mentre per gli sconfitti non vi sarà più alcuno spazio.
1 commento
Non credo alle favole , non ci ho mai creduto . Ho assistito ad un teatrino che ha messo in scena il peggio che ti potevi aspettare !
Sara’ il tempo a mettere tutti e tutto al proprio posto .